Fondo di solidarietà per le imprese del settore artigiano

Dopo l’accordo interconfederale del 2.09.2022, modificato il regolamento integrando le disposizioni di atto costitutivo e statuto.

Il Fondo di solidarietà per le imprese del settore artigiano (FSBA), insieme all’analogo Fondo per le imprese di somministrazione, è pronto a operare secondo le nuove regole introdotte dalla L. 30.12.2021, n. 234 e dal D.L. 27.01.2022, n. 4, che hanno in parte riformato l’assetto di cui al D.Lgs. 14.09.2015, n. 148, in materia di ammortizzatori sociali. Con accordo interconfederale del 2.09.2022, il Fondo ha modificato il proprio regolamento integrando le disposizioni dell’atto costitutivo e dello statuto.

Destinatari degli interventi del Fondo e del conseguente obbligo contributivo sono i datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze almeno un lavoratore e che, possedendo le caratteristiche di cui alla L. 8.08.1985, n. 443, sull’artigianato, sono inquadrati per i profili previdenziali con il codice “CSC settore 4/Codice autorizzativo 7B”, nonché i datori di lavoro artigiani dell’indotto che fruivano, fino al 31.12.2021, di trattamenti di CIGS. Dal 1.01.2022 si applicano le seguenti aliquote contributive: l datori di lavoro sino a 15 lavoratori – 0,60% di cui 1/4 per il lavoratore e 3/4 per il datore di lavoro; datori di lavoro più di 15 lavoratori – 0,60% + 0,40% di cui 1/4 per il lavoratore e 3/4 per il datore; datori di lavoro con più di 15 lavoratori che presentano domanda ACIGS – 4% per la contribuzione addizionale in relazione alle retribuzioni perse di cui all’art. 5 D.Lgs. 148/2015 – A carico del datore di lavoro.

La media occupazionale è riferita al semestre precedente. La prima verifica viene effettuata il 1.01.2023 con riferimento al semestre 1.07- 31.12.2022. Per gli anni pregressi è possibile regolarizzare la posizione contributiva versando 100 euro per ogni anno e per ciascun lavoratore inteso come media annuale.

I principali interventi del Fondo riguardano: l’assegno di integrazione salariale per causali ordinarie e straordinarie di cui possono beneficiare i lavoratori subordinati riferibili a datori di lavoro vincolati a FSBA che abbiano alle proprie dipendenze almeno un lavoratore (AIS); l’assegno di integrazione salariale per ragioni straordinarie di cui possono beneficiare i lavoratori subordinati riferibili a datori di lavoro vincolati a FSBA che abbiano alle proprie dipendenze più di 15 lavoratori (ACIGS).

È possibile beneficiare di AIS: per causali ordinarie in caso di situazione aziendale dovuta ad eventi transitori non imputabile all’impresa o ai dipendenti, ivi comprese le situazioni climatiche, o in caso di situazioni temporanee di mercato; per causali straordinarie qualora il datore di lavoro segnali, nell’ambito dell’accordo collettivo, una situazione di riorganizzazione aziendale per realizzare processi di transizione, anche definiti dalla contrattazione collettiva sottoscritta dalle parti istitutive di FSBA, intenda gestire, nell’ambito dell’accordo collettivo, una crisi aziendale e sottoscriva, all’esito di esame congiunto presso la commissione paritetica competente, un contratto di solidarietà di cui all’art. 21, d.lgs. 148/2015.

Può beneficiare di ACIGS il datore di lavoro che segnala, nell’ambito dell’accordo collettivo, una situazione di riorganizzazione aziendale per realizzare processi di transizione, anche definiti dalla contrattazione collettiva sottoscritta dalle parti istitutive di FSBA e intenda gestire, nell’ambito dell’accordo collettivo, una crisi aziendale sottoscrivendo, all’esito di esame congiunto presso la commissione paritetica competente, un contratto di solidarietà di cui all’art. 21 D.Lgs. 148/2015. I lavoratori beneficiari sono tenuti a partecipare a iniziative di carattere formativo o di riqualificazione, anche mediante fondi interprofessionali.

L’ammontare dell’assegno è pari all’80% della retribuzione che sarebbe spettata per le ore non prestate comprese nei periodi segnalati dall’accordo sindacale nei limiti stabiliti dall’art. 30 D.Lgs. 148/2015 e la durata complessiva dell’AIS (sia per causali ordinarie che straordinarie) è di 26 settimane, pari a 130 giornate di effettivo utilizzo per orario di lavoro settimanale distribuito su 5 giorni, a 156 su 6 giorni/settimana e a 182 su 7 giorni/settimana.

Tali periodi devono intendersi conteggiati nel biennio mobile in capo all’azienda. Il biennio mobile va calcolato dal giorno di effettiva fruizione della prestazione e decorre dal 1.01.2023. Ogni giornata che presenti una qualsiasi riduzione dell’orario giornaliero applicato equivale ad una giornata di sospensione

Per le competenze da marzo 2023 in poi la presentazione della domanda relativa al singolo mese deve essere effettuata entro 15 giorni dalla data di inizio sospensione dichiarata nel sistema e nell’accordo sindacale (oltre tale data la protocollazione non sarà più consentita e sarà necessario aggiornare le date all’interno della domanda). Le prestazioni sono erogate alle seguenti condizioni: anzianità aziendale del dipendente di almeno 30 giorni di calendario dalla data di inizio sospensione dichiarata nell’accordo sindacale; regolarità contributiva, in presenza di dipendenti, dal 1.01.2019 al 31.12.2021, per il periodo antecedente all’entrata in vigore della L. 234/2021 nonché il corretto versamento delle mensilità da gennaio 2022 in poi (in caso di omissione o ritardo nei versamenti da parte dell’azienda la liquidazione delle prestazioni sarà sospesa sino alla regolarizzazione della posizione aziendale); verbale di accordo sindacale (in assenza del quale la domanda sarà posta in revisione).

Peraltro, la regolarità contributiva rientra nelle condizioni per il rilascio del DURC. Il Fondo eroga anche prestazioni diverse, sia a favore del lavoratore sia a favore del datore di lavoro, decise dagli enti bilaterali regionali dell’artigianato facenti capo all’EBNA.

Autore: Maria Rosa Gheido

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