Fondo per i familiari di studenti vittime di infortuni

Registrato dalla Corte dei conti il D.M. Lavoro-Istruzione 25.09.2023 con cui si definiscono le modalità per l’accesso al Fondo per i familiari degli studenti vittime di infortuni, istituito dal D.L. 48/2023 (c.d. “decreto Lavoro”).

In seguito a tutte le problematiche e gli incidenti che si sono malauguratamente verificati in ambito P.c.t.o. – Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento – (l’ex alternanza scuola-lavoro), il decreto Lavoro è intervenuto rinforzando le tutele previste per gli studenti che effettuano questo tipo di attività formativa.

Si ricorda che il P.c.t.o. è un sottotipo di tirocinio curricolare, ormai obbligatorio per gli studenti delle scuole superiori.

Tra i molti aspetti, il D.L. 48/2023 ha istituito un fondo presso il Ministero del Lavoro al fine di riconoscere un sostegno economico ai familiari degli studenti deceduti a seguito di infortuni occorsi durante le attività formative, successivamente al 1.01.2018; sostegno che è stato esteso a tutte le categorie di tirocinio curricolare, testualmente anche alle esperienze formative che si svolgono nel percorso universitario.

Così come sancito dall’art. 17, c. 2 D.L. 48/2023, viene emanato il D.M. 25.09.2023, da parte del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell’Istruzione e del Merito e il Ministro dell’Università e della

Ricerca, necessario per attuare la corresponsione del suddetto sostegno. Il decreto, tra gli altri, chiarisce i requisiti e i criteri di determinazione delle prestazioni e le modalità per accedere al Fondo, specificando che:

l tali prestazioni non sono soggette a rivalsa e non limitano l’ammontare del risarcimento del danno in favore dei familiari dello studente; trattasi quindi di un bonus a sé stante, separato dai restanti trattamenti; le erogazioni sono legate alle disponibilità economiche dell’apposito Fondo, le quali astrattamente potrebbero anche venire meno;

l la prestazione erogabile consiste in 200.000 euro per ciascun infortunio mortale, non soggetti a tassazione;

l la competenza dell’erogazione è posta in carico all’Inail, che anticipa semplicemente le somme, le quali vengono in seguito rimborsate all’Istituto dal Ministero del Lavoro;

l il sostegno economico si somma all’assegno una tantum di 10.000 euro erogato ai superstiti, ai sensi dell’art. 85 D.P.R. 1124/1965.

In aggiunta, il decreto espone gli aventi diritto all’erogazione, ovvero: il coniuge, anche se interessato da un provvedimento dichiarante la separazione; i figli, legittimi, naturali, riconosciuti o riconoscibili, e adottivi; i genitori, i fratelli e le sorelle.

In alternativa, in mancanza dei predetti soggetti, il diritto viene assegnato agli ascendenti di secondo grado; tenuto conto che, se si è in presenza di più aventi diritto, l’importo è da dividere in parti uguali.

Viene poi indicata la data di erogazione delle somme, stabilita entro 30 giorni dall’accertamento dell’evento e del suo nesso causale con l’attività formativa; nesso che, nello specifico, viene verificato dagli appositi organi di vigilanza.

Ai fini dell’erogazione e della richiesta, l’Inail predisporrà un apposito canale per inoltrare l’istanza e, nelle more, l’istanza deve essere presentata all’Istituto o inviata al medesimo a mezzo di posta elettronica certificata o a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, a pena di inammissibilità, entro 90 giorni dalla data di decesso della vittima.

In presenza di eventi occorsi prima dell’entrata in vigore del decreto, per i quali si vuole richiedere l’accesso al sostegno, vi è la possibilità di presentare un’apposita istanza entro 120 giorni dalla data della sua emanazione. Il decreto fornisce, per tali scopi, l’apposita modulistica.

Da ultimo, si tenga conto che, nel caso di indebita erogazione del sostegno, viene previsto il recupero ai sensi dell’art. 2033 c.c. Il decreto, in particolare, pone in carico all’Inail l’eventuale contenzioso giudiziario avverso il diniego dell’erogazione.

Foto: archivio Qdpnews.it
Autore: Marco Tuscano – Sistema Ratio Centro Studi Castelli

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