Il D.Lgs. 115/2022 (Decreto Aiuti-bis) prevede una deroga dell’art. 51, c. 3 del Tuir che porta all’innalzamento della soglia di esenzione dei fringe benefit a 600 € per l’anno 2022.
L’obiettivo della novità introdotta dal D.Lgs. 115/2022 è quello di incentivare le azioni di welfare aziendale a favore dei lavoratori dipendenti.
Infatti, l’art. 12 prevede che, in deroga (solo per l’anno 2022) a quanto previsto dall’art. 51 del Tuir, “non concorrono a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale entro il limite complessivo di 600 euro”.
L’innalzamento della soglia di esenzione da 258,23 a 600 euro è possibile se:
● il datore di lavoro acquisisce e conserva la documentazione comprovante l’utilizzo delle somme da parte del dipendente in coerenza con la finalità per le quali sono state corrisposte;
● i fringe benefits sono rivolti ai lavoratori dipendenti.
I fringe benefits potranno essere riferiti anche ad un singolo lavoratore. Infatti, non viene richiesto che i beni, i servizi e le somme erogate, debbano essere offerti alla generalità o a categorie di dipendenti. Questa novità si aggiunge a quanto già previsto dal D.Lgs. 21/2022, che aveva consentito di utilizzare come strumento di welfare l’esenzione dei buoni carburanti (in relazione ai maggiori costi del carburante, è stata introdotta per il 2022 l’esenzione Irpef dei buoni benzina riconosciuti dai datori di lavoro ai propri dipendenti).
Per l’anno 2022, quindi, le azioni di welfare aziendale esentasse, collegate a beni e servizi concessi dai datori di lavoro ai dipendenti, potranno raggiungere la somma complessiva di 800 euro (600 + 200).
Autore: Giulia Ulivi – Sistema Ratio Centro Studi Castelli