I nomi sono la conseguenza delle cose

La parola ha la stupenda capacità di rievocare fatti, immagini, emozioni. I nomi rivelano l’essenza o alcune qualità della cosa denominata.

La lettera di assunzione, nel nome, non è sempre evocativa della complessità delle sottese regole del rapporto di lavoro.

Molto meglio sarebbe sempre denominarla “contratto individuale di lavoro” per dar modo, alle parti coinvolte, di comprendere la delicatezza, la profondità dei risvolti contenuti nel contratto e soprattutto delle informazioni esso contenute.

La direttiva (UE) 2019/1152 del Parlamento e del Consiglio Europeo detta disposizioni finalizzate alla promozione di un’occupazione più sicura e prevedibile garantendo l’adattabilità del mercato del lavoro rafforzando le condizioni di vita e di lavoro. Nello specifico, la direttiva si propone di migliorare, tra le altre, l’accesso dei lavoratori alle informazioni concernenti le loro condizioni di lavoro.

Al fine di dare attuazione alla richiamata direttiva il Governo ha redatto uno schema di decreto legislativo, sottoponendolo al parere delle 2 Camere, che novella il D. Lgs. 152/1997, aggiornando così gli obblighi di informazione gravanti sui datori di lavoro. Più nel dettaglio lo schema di decreto legislativo interviene per definire i contenuti e le modalità di informazione al lavoratore delle condizioni contrattuali applicate o applicabili.

Il testo licenziato dal Consiglio dei Ministri prevede che il datore di lavoro, pubblico o privato, comunichi al lavoratore, in modo chiaro, trasparente e completo dettagliate informazioni relative agli elementi essenziali del rapporto di lavoro, nonché sulle condizioni e relative tutele di fatto integrando l’elenco delle notizie che già fornisce nel contratto individuale.

Tra le altre indicazioni si prevede che debbano essere rese note al lavoratore: la durata delle ferie; la programmazione dell’orario normale di lavoro; la variabilità della programmazione del lavoro; il contratto collettivo con le indicazioni delle parti che lo hanno sottoscritto;  gli istituti che ricevono la contribuzione.

L’obbligo di informativa è assolto consegnando al lavoratore o il contratto in forma scritta o copia dell’UNILAV all’instaurazione del rapporto di lavoro (ma che si ritiene debba essere integrato comunque di tutte le informazioni richieste). Giova precisare che a tali obblighi soggiace anche, nei limiti della compatibilità, il committente nell’ambito dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa.

L’omessa o tardiva comunicazione è punita con la sanzione amministrativa da 250 a 1500 euro per ogni lavoratore interessato (nei fatti la sanzione sarà pari a 500 euro).

Va da sé che l’attesa modifica normativa aggrava gli adempimenti a carico dei datori di lavoro che saranno tenuti a redigere quasi un compendio di diritto del lavoro ad ogni assunzione ma è anche vero che, finalmente, si potrà valorizzare il contenuto del contratto individuale di lavoro che a questo punto conterrà realmente, ed in modo trasparente, tutte le condizioni di lavoro senza un mero rimando alla contrattazione collettiva. Da quanto sopra è di tutta evidenza che non si andrà incontro ad alcuna semplificazione dei contratti individuali (forse a questo punto si potrebbero semplificare i contratti collettivi), ma occorrerà prevedere contratti sempre più dettagliati e specifici che valorizzeranno la professionalità nella redazione degli stessi.

Autore: Luca Caratti – Sistema Ratio Centro Studi Castelli

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