Infortunio in itinere

L’infortunio in itinere consiste nell’infortunio del lavoratore durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro, oppure durante il normale percorso che collega due luoghi di lavoro se il lavoratore ha più rapporti di lavoro.

L’Inail tutela i lavoratori che subiscono un infortunio durante il normale tragitto di andata e ritorno tra l’abitazione e il luogo di lavoro. Nel valutare l’infortunio occorre verificare:

l se è accaduto nel tragitto più breve tra casa e il lavoro (sono comunque contemplate le deviazioni nel tragitto come, ad esempio, quella per portare o andare a prendere i figli a scuola);

l se c’è stata una sosta breve che consente la copertura Inail;

l se c’è stata una sosta di lunga durata che non consente la copertura Inail.

Il percorso casa-lavoro deve essere quindi il percorso normale che deve seguire il lavoratore:

l quello di andata e ritorno a casa;

l quello per recarsi a casa nella pausa pranzo, quando non è previsto un servizio di mensa aziendale;

l quello per recarsi da un posto di lavoro a un altro, nel caso in cui il dipendente abbia più posti di lavoro.

Sono considerati infortuni in itinere quelli che possono accadere sia con mezzi privati del lavoratore (a piedi, automobile, bicicletta o motociclo) sia con mezzi pubblici. L’utilizzo del mezzo privato è contemplato nel caso in cui manchino i mezzi pubblici oppure siano presenti ma in fasce orarie che non consentono al lavoratore di essere puntuale sul posto di lavoro.

Le interruzioni e deviazioni dal normale percorso non rientrano nella copertura assicurativa, a meno che non ricorrano specifiche condizioni di necessità. Rientrano nella copertura assicurativa le seguenti interruzioni e deviazioni del percorso:

l effettuate in seguito a una direttiva del datore di lavoro;

l dovute a causa di forza maggiore (ad esempio, un guasto meccanico);

l dovute a esigenze essenziali e improrogabili (ad esempio, il soddisfacimento di esigenze fisiologiche);

l effettuate per adempiere a obblighi penalmente rilevanti (ad esempio, per prestare soccorso a vittime di incidente stradale);

l effettuate per esigenze costituzionalmente rilevanti (ad esempio, per accompagnare i figli a scuola);

l brevi soste che non alterano le condizioni di rischio.

In linea di principio, in caso di infortunio in itinere accaduto per colpa del lavoratore, gli aspetti soggettivi della condotta dell’assicurato quali la negligenza, l’imprudenza, l’imperizia, la violazione di norme non assumono rilevanza ai fini dell’ indennizzo, perché la colpa del lavoratore non interrompe il nesso causale tra rischio lavorativo e infortunio-sinistro, a meno che non si configurino comportamenti talmente eccessivi da rientrare in quello che viene definito rischio elettivo. Non viene riconosciuto come infortunio, invece, quello causato dal lavoratore sotto effetto di alcol, droghe, stupefacenti o in caso di mancata abilitazione alla guida.

Foto: archivio Qdpnews.it
Autore: Silvia Genta – Sistema Ratio Centro Studi Castelli

Total
0
Shares
Articoli correlati