Infortunio mortale e macchinario non conforme

La Cassazione, con sentenza del 17.01.2024, n. 1959, torna sulla responsabilità del datore di lavoro in caso di infortunio dipeso dall’utilizzazione di macchine o impianti non conformi alle norme antinfortunistiche.

Il datore di lavoro è sempre responsabile nei confronti di un infortunio dipeso dall’utilizzo di macchinari (o impianti) che non risultano conformi alla normativa vigente. Lo conferma la Corte di Cassazione, ribadendo la responsabilità dell’imprenditore che non è intervenuto per risolvere la non conformità dei macchinari stessi.

Tuttavia, tale responsabilità può essere riconducibile anche al venditore del macchinario i cui sistemi di sicurezza risultano difettosi, che può rispondere penalmente nonostante l’eventuale certificazione del macchinario in relazione alle misure di sicurezza e conoscenza dell’acquirente.

Con sentenza n. 1959/2024, la Cassazione interviene in relazione al caso di un venditore di un macchinario escavatore, che ha venduto tale macchina priva di dispositivo di sicurezza previsto dal costruttore.

Il macchinario era lo stesso che l’imputato aveva messo in vendita online e che era stato consegnato a una ditta che, però, si era limitata a custodire la macchina per il tempo necessario alla vendita e aveva fatto esclusivamente da tramite tra venditore e acquirente, senza assumere alcun onere di verifica della regolarità del macchinario.

L’imprenditore che ha acquistato il mezzo di lavoro conosceva tale problema collegato al macchinario e lo dimostra il fatto che aveva predisposto un trespolo per frenare la caduta della benna e dal cerchio disegnato sul manuale d’uso, proprio in corrispondenza della dicitura relativa al dispositivo di sicurezza mancante.

La Cassazione penale, in fase di decisione, ha ribadito che, indipendentemente da quanto previsto dal Codice Civile in materia di vendita, se l’infortunio deriva dall’utilizzo di macchine o impianti non conformi alle norme antinfortunistiche, oltre alla responsabilità in capo al datore di lavoro (derivante dal mancato rispetto delle previsioni dell’art. 2087 c.c. e dalle varie disposizioni contenute nel D.Lgs. 81/2008) si ravvisa sempre anche la responsabilità di chi ha costruito, installato, venduto o ceduto gli impianti o i macchinari stessi.

Non rileva, infine, l’eventuale comportamento imprudente del lavoratore infortunato, dal momento che la condotta contestata è quella di avere venduto e messo in circolazione un bene pericoloso in quanto non dotato di un presidio obbligatorio di sicurezza; rileva invece la condotta del datore di lavoro, che, accortosi della mancanza, ha tentato di intervenire con interventi “artigianali” e non consoni al rispetto dei principi di sicurezza minimi obbligatori.

Foto: archivio Qdpnews.it
Autore: Barbara Garbelli – Sistema Ratio Centro Studi Castelli

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