In caso di infortunio mortale in cantiere, il committente è corresponsabile se non ha nominato il responsabile per la sicurezza e il coordinatore per la progettazione e l’esecuzione delle opere e redatto il piano operativo per la sicurezza.
Il 19.10.2009, mentre all’interno di un cantiere stava trasportando materiali di risulta con una carriola, un carpentiere dipendente di un’impresa edile è scivolato all’interno di un’ampia e profonda buca riportando gravissime lesioni interne che lo hanno condotto a morte.
Sono stati riconosciuti responsabili di omicidio colposo (in primo grado e in Appello): la proprietaria del terreno e committente dei lavori, il titolare della ditta esecutrice dei lavori e il direttore dei lavori. In particolare, la donna è stata ritenuta corresponsabile, in qualità di committente dei lavori e di titolare del permesso di costruire, per non avere nominato un responsabile per la sicurezza, per non avere predisposto il piano operativo per la sicurezza e per non avere nominato il coordinatore per la progettazione e per l’esecuzione delle opere, figura necessaria e da nominarsi o da parte della committente, oppure da parte dell’impresa esecutrice, ai sensi dell’art. 90, cc. 3 e 4 D. Lgs. 9.04.2008, n. 81, essendo prevista la presenza, anche se non contemporanea, di più imprese nel cantiere.
La Corte di Cassazione, adita dalla committente, con sentenza 31.05.2022, n. 21072, ha confermato le decisioni delle corti territoriali innanzitutto richiamando quanto da esse sancito: “L’obbligo di nominare il coordinatore per la progettazione e l’esecuzione dei lavori imposto al committente riveste fondamentale importanza in quanto il coordinatore per l’esecuzione dei lavori ex art. 92 D.Lgs. 9.04.2008, n. 81, oltre ad assicurare il collegamento tra impresa appaltatrice e committente al fine di realizzare la migliore organizzazione, ha il compito di vigilare sulla corretta osservanza delle prescrizioni del piano di sicurezza da parte delle stesse e sulla scrupolosa applicazione delle procedure a garanzia dell’incolumità dei lavoratori, nonché di adeguare il piano di sicurezza in relazione all’evoluzione dei lavori, con conseguente obbligo di sospendere, in caso pericolo grave e imminente, le singole lavorazioni”.
Se l’imputata avesse assolto agli obblighi imposti dalla legge, “verosimilmente il cantiere sarebbe stato allestito in modo diverso, più rispettoso delle misure di prevenzione degli infortuni sul lavoro e si sarebbe potuta evitare la morte del muratore. Sussiste, pertanto, il richiesto nesso eziologico tra la condotta colposa omissiva dell’appellante e l’evento”.
La decisione impugnata è, inoltre, in linea con consolidati principi puntualizzati dalla stessa Corte: “in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, il rischio derivante dalla conformazione dell’ambiente di lavoro grava sul committente, perché, inerendo all’ambiente di lavoro, non è riconducibile alla natura specialistica dei lavori commissionati all’impresa appaltatrice” (Sez. IV, 29.01.2021, n. 5802); e ancora, “il committente privato non professionale che affidi in appalto lavori di manutenzione domestica, pur non essendo tenuto a conoscere, alla pari di quello professionale, le singole disposizioni tecniche previste dalla normativa prevenzionale, ha comunque l’onere di scegliere adeguatamente l’impresa, verificando che essa sia regolarmente iscritta alla Camera di Commercio, che sia dotata del documento di valutazione dei rischi e che non sia destinataria di provvedimenti di sospensione o interdittivi ai sensi dell’art. 14, D.Lgs. 9.04.2008, n. 81, altrimenti assumendo su di sé tutti gli obblighi in materia di sicurezza” (Sez. IV, 21.04.2021, n. 26335).
Autore: Giorgia Granati – Sistema Ratio Centro Studi Castelli