Comunicazioni obbligatorie per la campagna vitivinicola 2020/2021: consueto doppio termine (16.11 e 15.12), con la possibilità di operare rettifiche entro il 15.03.2021.
Agea, con la circolare 2.10.2020, n. 64944, ha fornito indicazioni per la presentazione e la compilazione delle comunicazioni obbligatorie per la campagna vitivinicola 2020/2021.
Le dichiarazioni di vendemmia e di produzione di vino e mosto sono previste dagli artt. 31 e 33 del regolamento delegato UE 2018/273 e dagli artt. 22 e 24 del regolamento di esecuzione Ue 2018/274 della Commissione.
In applicazione di tali norme e dell’art. 22 del regolamento di esecuzione, i produttori di uve destinate alla vinificazione, di mosto e di vino, dichiarano ogni anno i quantitativi, espressi rispettivamente in chilogrammi e in litri, dei prodotti dell’ultima campagna vendemmiale. Nel dettaglio, i soggetti coinvolti sono i seguenti:
a) produttori di uva da vino che effettuano la raccolta e successivamente la cessione totale dell’uva prodotta;
b) produttori di uva da vino che effettuano la raccolta e la vinificazione con utilizzo esclusivo di uve proprie;
c) produttori di uva da vino che effettuano la raccolta, la cessione parziale e la vinificazione con utilizzo esclusivo di uve proprie;
d) produttori di uva da vino che effettuano la raccolta delle uve e la vinificazione, con aggiunta di uve e/o mosti acquistati;
e) produttori di uva da vino che effettuano la raccolta, la cessione parziale e la vinificazione, con aggiunta di uve e/o mosti acquistati;
f) soggetti che effettuano l’intermediazione delle uve;
g) associazioni e cantine cooperative (relativamente alle uve raccolte dai soci o per eventuali vigneti condotti direttamente dalla stessa cantina).
Le dichiarazioni di vendemmia e di produzione vino e mosti devono essere presentate in base alla Regione o Provincia autonoma nel cui territorio si trovano i vigneti o gli impianti di vinificazione.
Le dichiarazioni di vendemmia devono essere presentate entro il 16.11.2020 (il 15.11.2020 è domenica), mentre quelle di produzione vinicola devono essere presentate entro il 15.12, indicando i prodotti della vinificazione detenuti in cantina, con riferimento al 30.11. Dopo la scadenza del termine di presentazione delle dichiarazioni e fino al 15.03 dell’anno successivo alla vendemmia, sarà attiva la funzionalità che consente di operare rettifiche alle dichiarazioni, nei limiti della sola possibilità prevista dalla normativa vigente per il ravvedimento operoso (ex art. 85 L. 238/2016), ossia la correzione di errori e indicazioni inesatte, non essenziali ai fini della quantificazione e qualificazione del prodotto.
Autore: Paolo Lacchini – Sistema Ratio Centro Studi Castelli Srl