L’intermediario, nel valutare la corrispondenza di un investimento agli interessi e obiettivi di un cliente, gli fornisce assistenza a seconda del servizio finanziario prestato.
Con riguardo agli obblighi imposti agli intermediari, la norma di riferimento è l’art. 21 del T.U.F., la quale predispone una serie di direttive comportamentali che gli stessi sono tenuti a rispettare nell’offrire servizi di investimento ai clienti.
Innanzitutto, al fine di tutelare sia l’integrità dei mercati finanziari, sia l’interesse del cliente, gli intermediari devono attenersi ai seguenti principi generali:
● diligenza: agendo in maniera professionalmente orientata, conoscendo e approfondendo gli aspetti tecnici dell’offerta;
● correttezza: senza perseguire interessi personali e agendo con lealtà;
● trasparenza: rendendo al cliente tutte le informazioni necessarie, prima durante e dopo l’esecuzione dell’offerta proposta.
Fondamentale norma di condotta in tale materia riguarda il flusso di informazioni che vengono fornite dal/al cliente.
Difatti, nella prestazione di servizi e attività di investimento è possibile distinguere 2 diversi obblighi informativi. In primo luogo, l’intermediario, prima di offrire un determinato servizio finanziario, deve conoscere il proprio cliente, il cd. know your customer. Ciò avviene tramite l’acquisizione di informazioni specifiche del cliente quali, ad esempio, le proprie aspettative e necessità di investimento.
Grazie a tale flusso informativo, in seconda battuta l’intermediario sarà in grado di informare il cliente delle possibilità di investimento più adatte a lui. Nella fase che precede l’investimento, l’intermediario informa il cliente innanzitutto sulle modalità di comunicazione con l’impresa e di rendicontazione dell’attività che verrà svolta. Dovrà poi fornire al cliente le informazioni dettagliate circa gli strumenti finanziari che vengono offerti: caratteristiche, rischi di perdita totale dell’investimento, nonché possibilità che dall’investimento derivino ulteriori obbligazioni. Successivamente il cliente dovrà essere informato dettagliatamente del costo totale dell’investimento e dei singoli elementi che lo costituiscono.
Infine, gli intermediari sono poi obbligati a fornire comunicazioni pubblicitarie e promozionali, che devono essere chiaramente identificabili come tali, in maniera corretta, chiara e non fuorviante. Altra importante norma di condotta cui sono soggetti gli intermediari riguarda i possibili conflitti di interessi che possono insorgere o con il cliente o fra i clienti stessi. In merito, gli obblighi cui sono sottoposti gli intermediari possono così essere riepilogati:
● identificazione e prevenzione dei conflitti di interessi;
● gestione dei conflitti di interessi;
● adozione di misure organizzative e amministrative atte ad evitare che i conflitti di interessi incidano sulle posizioni dei propri clienti;
● qualora non ci sia la certezza che il rischio di nuocere agli interessi del cliente possa essere evitato informarli delle fonti di conflitto e delle misure adottate per limitare i rischi.
L’omessa valutazione di adeguatezza può essere contestata sotto un duplice profilo:
● insufficienza del questionario a recepire correttamente le informazioni fornite dal cliente;
● non corrispondenza tra quanto emerso dal questionario e lo strumento finanziario offerto.
Autore: Gianluigi Fino – Sistema Ratio Centro Studi Castelli