Le obbligazioni del conduttore

Nel contratto di locazione gli obblighi trovano fonte primaria nel Codice Civile, Libro IV, Titolo III, Capo VI “Della locazione”.

Principali obbligazioni del conduttore:

  • prendere in consegna la cosa locata, ex art. 1587 c.c.;
  • custodire la cosa locata, ex artt. 1177, 1588 e 2051 c.c.;
  • osservare la diligenza del buon padre di famiglia, ex art. 1587 c.c.;
  • mantenere la destinazione d’uso della cosa locata, ex art. 1587 c.c.;
  • pagare il corrispettivo entro i termini convenuti, ex art. 1587 c.c.;
  • restituire la cosa locata, ex art. 1590 c.c.

Nel momento in cui il conduttore prende in consegna la cosa locata, ne diventa custode. L’obbligo di custodia consiste nel mantenimento della cosa in buono stato per tutta la durata del contratto e quindi di mettere in atto tutti quei comportamenti necessari affinché la res locata non subisca danni o non sia smarrita. Come naturale conseguenza, il conduttore è responsabile per i danni che colpiscono la cosa locata durante la durata del contratto, fatta salva la prova del caso fortuito. Deve quindi fornire prova dell’adempimento a tutti gli obblighi di custodia secondo il principio della diligenza del buon padre di famiglia, oltre a dimostrare positivamente che la causa del danno non è a lui imputabile.

L’obbligazione di custodia è strettamente connessa all’obbligo di osservare la diligenza del buon padre di famiglia. Questo principio è in primo luogo definito dall’art. 1176 c.c. con riguardo alle obbligazioni in generale. Per la locazione viene ripreso dall’art. 1587 c.c., il quale ne dispone l’osservanza nel servirsi della cosa locata. Il mancato rispetto della diligenza del buon padre di famiglia per tutta la durata del contratto costituisce un grave inadempimento che fa sorgere responsabilità contrattuale in capo al conduttore. Il locatore può quindi chiedere per via giudiziale il risarcimento del danno.

Il conduttore è obbligato a mantenere la destinazione d’uso del bene locato secondo quanto stabilito dalle condizioni contrattuali o dalle consuetudini e dagli usi. Ciò assume particolare rilevanza con riferimento ai beni immobili e alla loro destinazione economica. Il conduttore che muta la destinazione dell’immobile, adibendolo a un uso diverso da quello pattuito, pone in essere un grave inadempimento a seguito del quale il locatore può chiedere la risoluzione del contratto.

Il pagamento del canone è la più importante obbligazione del conduttore. In particolare, egli deve corrispondere il canone pattuito e gli oneri accessori.

L’obbligo di restituire la cosa locata è sancito a parte dall’art. 1590 c.c., il quale specifica le condizioni in cui deve essere al momento della restituzione. In particolare, la cosa locata deve essere nel medesimo stato in cui si trovava al momento della consegna, fatto salvo il deterioramento dovuto al normale uso in conformità al contenuto contrattuale.

Autore: Cristina Rigato – Sistema Ratio Centro Studi Castelli

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