Legittimo il licenziamento del capo che importuna le dipendenti

Legittimo il licenziamento del capo che importuna le dipendenti

Con ordinanza 26.09.2023, n. 27363 la Corte di Cassazione sancisce la legittimità del licenziamento comminato al capo che importuna le dipendenti sia verbalmente che fisicamente.

La Corte di Cassazione, con ordinanza 26.09.2023, n. 27363, sancisce la legittimità del licenziamento comminato per giusta causa nei confronti di quel lavoratore che aveva:

1. “dato una pacca sul sedere” a un’altra dipendente, peraltro sua sottoposta;

2. commentato nei confronti di un’altra sua collega, nell’occasione intenta a fare le fotocopie girata di spalle, che “data l’età […] aveva un bel sedere”, peraltro invitandola a girarsi in modo tale da mostrarlo anche a un altro collaboratore, “affinché anche lui potesse fare i propri apprezzamenti”.

Tra i molti aspetti, nelle fasi precedenti di giudizio, il lavoratore ricorrente aveva lamentato che “i fatti allo stesso contestati dovevano ritenersi insussistenti” e “non integranti una giusta causa di licenziamento”, mentre la Corte d’appello aveva ritenuto le “circostanze elencate […] rilevanti sotto il profilo della lesione del vincolo fiduciario”, le quali “andavano dunque valutate per il loro disvalore sociale”.

Il ricorrente, inoltre, aveva denunciato come i giudici non avessero effettuato una valutazione complessiva delle circostanze concrete in cui si realizzava la condotta contestata, ma sul punto la Suprema Corte, con l’ordinanza de quo, chiarisce che, contrariamente a quanto asserito dal ricorrente, i giudici d’appello hanno compiutamente indagato: sia l’elemento oggettivo della condotta addebitata, la quale risultava di “obiettiva offensività”, ovvero connotata dalla “volgarità dei gesti compiuti […] anche in relazione al ruolo” rivestito dal ricorrente; sia l’elemento soggettivo delle suddette condotte, valutando come le stesse risultassero poste in atto volontariamente dal ricorrente, e come le medesime avessero “suscitato imbarazzo e umiliazione” nei confronti delle lavoratrici coinvolte.

Peraltro, preme evidenziare come il ricorrente rivestisse, presso l’organizzazione del datore di lavoro, il ruolo di Responsabile della prevenzione e corruzione, e di “Capo Ufficio del personale”, dovendo egli stesso eventualmente procedere ad attività di segnalazione “delle violazioni alle norme di comportamento del codice etico, integranti gli obblighi contrattuali, di rilevanza disciplinare”; norme da lui, invece, disattese con la “sculacciata” e i commenti sul “bel sedere giovanile” delle donne-lavoratrici a lui sottoposte, tra l’altro commentate con altri dipendenti alla stregua di “militari di una camerata”.

Su questa ultima questione, la Corte di Cassazione conferma la valutazione della Corte d’appello che aveva ribadito come la normativa dettata dal Ccnl fosse indicativa, e non esaustiva, nell’individuare le condotte passibili di licenziamento; in altre parole, la Corte d’appello aveva correttamente valuto come una “norma di apertura” quella consegnata dal Ccnl in applicazione, utilizzabile quindi anche per le condotte non espressamente individuate nel testo di riferimento.

La Corte di Cassazione, nel confermare la legittimità del licenziamento, parallelamente conferma dunque, una volta ancora, che, a livello disciplinare, ciò che rileva al fine dell’irrogazione del licenziamento per “giusta causa”, ovvero senza preavviso, è la generale lesione del vincolo fiduciario, ossia il “venir meno di quel sereno affidamento circa la corretta esecuzione dei compiti” affidati.

In conclusione, l’ordinanza n. 27363/2023 risulta senza dubbio giuridicamente utile sotto più punti di vista, ma anche, a ben osservare, eticamente e civilmente confortante.

Foto: archivio Qdpnews.it
Autore: Marco Tuscano – Sistema Ratio Centro Studi Castelli

Total
0
Shares
Articoli correlati