Licenziamento per scarso rendimento

Con l’ordinanza 6.04.2023, n. 9453 la Cassazione afferma che il licenziamento per scarso rendimento costituisce un’ipotesi di recesso del datore di lavoro per notevole inadempimento degli obblighi contrattuali del prestatore.

L’ordinanza della Cassazione n. 9453/2023 si inserisce in un orientamento ormai costante in forza del quale “nel licenziamento per lo scarso rendimento del lavoratore, rientrante nel tipo di licenziamento per giustificato motivo soggettivo, il datore di lavoro, cui spetta l’onere della prova, non può limitarsi a provare solo il mancato raggiungimento del risultato atteso o l’oggettiva sua esigibilità, ma deve anche provare che la causa di esso derivi da colpevole negligente inadempimento degli obblighi contrattuali da parte del lavoratore nell’espletamento della sua normale prestazione (Cass. 17.09.2009 n. 20050)”.

Nel caso esaminato, respingendo il ricorso del lavoratore, la Suprema Corte, visti gli esiti istruttori, ritiene fondata la contestazione disciplinare relativa all’aver reso una prestazione lavorativa insufficiente in un determinato trimestre per effetto delle scarse visite a un modestissimo numero di filiali e di clienti (acquisendone uno solo) elementi che erano stati posti a confronto con le prestazioni di altri colleghi, svolgenti le medesime mansioni nel settore sviluppo nello stesso lasso temporale, in termini di dati di visite a filiali e clienti (10 volte superiori) e di produzione (raccolta di impieghi, enormemente superiori), così da rilevare una rilevantissima sproporzione tra le prestazioni.

Inoltre, la Suprema Corte ha constatato che il lavoratore non aveva affatto provato l’impossibilità di adempiere correttamente alla sua prestazioni e l’esistenza di elementi obiettivi che giustificassero la riduzione dell’attività, nonostante avesse addotto una sua condizione di emarginazione, una disponibilità di dotazioni e tecnologie insufficienti, con l’effetto che lo scarso rendimento risultava allo stesso imputabile, quanto meno a titolo di colpa, per violazione dell’art. 2104 c.c.

In ordine al profilo di accertamento della gravità dell’inadempimento, requisito preteso dall’art. 3 L. 604/1966, la Suprema Corte ribadisce che il licenziamento per scarso rendimento costituisce un’ipotesi di recesso del datore di lavoro per notevole inadempimento degli obblighi contrattuali del prestatore che, a sua volta, si pone come specie di risoluzione per inadempimento ex art. 1453 e ss. c.c. sicché fermo restando che il mancato raggiungimento di un risultato prefissato non costituisce di per sé inadempimento, ove siano individuabili dei parametri per accertare se la prestazione sia eseguita con diligenza e professionalità medie, proprie delle mansioni affidate al lavoratore, lo scostamento da essi può costituire segno o indice di non esatta esecuzione della prestazione, sulla scorta di una valutazione complessiva dell’attività resa per un apprezzabile periodo di tempo (Cass. 9.07.2015, n. 14310)“.

Pertanto, il licenziamento per scarso rendimento è ritenuto legittimo, quando sulla scorta di una valutazione complessiva dell’attività resa dal lavoratore in base agli elementi dimostrati dal datore di lavoro, emerga un’evidente violazione dell’obbligo di diligente collaborazione, allo stesso imputabile, con esclusione dell’incidenza di fattori inerenti l’organizzazione dell’impresa e socio-ambientali, in conseguenza dell’enorme sproporzione tra gli obiettivi assegnati nei programmi di produzione e quanto effettivamente compiuto nel periodo di riferimento, tenendo conto dell’attività media tra i vari dipendenti e indipendentemente dal raggiungimento di una soglia minima di produzione (Cass. civ. sez. lav. 4.09.2014, n. 18678). In verità, il solo rendimento lavorativo inferiore al minimo contrattuale non integra in sé l’inesatto inadempimento dato che, nonostante la previsione di minimi quantitativi, il lavoratore è obbligato a un facere e non a un risultato e l’inadeguatezza della prestazione resa può essere imputabile alla stessa organizzazione dell’impresa o, comunque, a fattori non dipendenti del lavoratore (Cass. 22.11.2016, n. 23735).

In conclusione, il licenziamento per scarso rendimento deve fondarsi su un elemento oggettivo e cioè su una notevole sproporzione tra i risultati conseguiti e gli obiettivi assegnati, usando quale parametro un rendimento concretamente esigibile, che tenga conto dei rendimenti medi e sul fatto che tale sproporzione sia imputabile al lavoratore in quanto derivante da colpevole e negligente inadempimento degli obblighi contrattuali.

Autore: Sistema Ratio Centro Studi Castelli

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