Limiti all’uso del contante: regole e adempimenti antiriciclaggio 2023

Limiti all’uso del contante: regole e adempimenti antiriciclaggio 2023

Dal 1.01.2023 è possibile effettuare pagamenti in contanti entro il limite di 5.000 euro. Nell’articolo anche i casi di deroga a tale limite

La soglia è stata innalzata dalla legge di Bilancio 2023, che è intervenuta sull’art. 49 D.Lgs. 231/2007 (decreto antiriciclaggio). Tale soglia era precedentemente fissata a 2.000 euro nel periodo compreso tra il 1.07.2020 e il 31.12.2022.

Il limite di 4.999 euro non si può superare con più operazioni di importo inferiore nell’arco di 7 giorni e si applica non soltanto ai pagamenti fra privati per l’acquisto di beni e servizi, ma anche per i prestiti tra parenti. Tale soglia non riguarda il prelevamento e/o versamento di cassa in contanti dal proprio conto corrente bancario. Il trasferimento pari o superiore al limite di 5.000 euro può essere eseguito esclusivamente per il tramite di banche, Poste italiane S.p.a., istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento.

Cerchiamo allora di inquadrare la disciplina aggiornata in questione, anche riguardo alle operazioni per i quali valgano i limiti al trasferimento e se siano previste deroghe. In Italia, il limite all’utilizzo del contante ha l’obiettivo di consentire la tracciabilità dei pagamenti e contrastare così l’evasione fiscale. Esso incide pertanto anche in materia di oneri detraibili: per effetto della legge di Bilancio 2020, infatti, dal 1.01.2020 i contribuenti sono obbligati a effettuare i pagamenti delle spese che danno diritto alle principali detrazioni Irpef del 19% esclusivamente tramite mezzi di pagamento tracciabili, con l’unica eccezione dalle spese sanitarie per l’acquisto di medicinali, dispositivi medici e prestazioni sanitarie presso strutture pubbliche o private accreditate presso il SSN.

Il limite di 5.000 in vigore a partire dal 2023 opera dunque per: il trasferimento, anche con il ricorso a frazionamenti artificiosi, di denaro contante o di titoli al portatore effettuato a qualunque titolo tra soggetti diversi senza il ricorso a intermediari finanziari; la negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta svolta da soggetti che esercitano professionalmente l’attività di cambiavalute.

Nel limite di 5.000 euro rientrano le operazioni di trasferimento tra soggetti diversi, siano estranei o parenti. I trasferimenti superiori al limite vanno eseguiti esclusivamente con mezzi tracciati. Una deroga è prevista per la cessione di beni o la prestazione di servizi, entro il limite di 15.000 euro, se effettuate: da operatori del settore del commercio al minuto e agenzie di viaggio e turismo; a persone fisiche che non abbiano la cittadinanza italiana né quella di uno dei Paesi dell’Unione Europea e dello Spazio Economico Europeo (Liechtenstein, Islanda, e Norvegia) e risiedano al di fuori del territorio dello Stato.

In tal caso, il cedente del bene o prestatore del servizio deve operare come segue:  prima di effettuare l’operazione in deroga: presentare, all’Agenzia delle Entrate, una comunicazione preventiva di adesione alla deroga (art. 3, c. 2 D.L. 16/2012), secondo le modalità e i termini stabiliti con il provvedimento 23.03.2012, con l’indicazione del conto che intende utilizzare per effettuare i versamenti del denaro contante ricevuto in pagamento. Il modello deve essere inviato all’Agenzia delle Entrate esclusivamente in via telematica, direttamente oppure tramite soggetti incaricati.

All’atto dell’acquisto: acquisire fotocopia del passaporto del cliente; ottenere una “autocertificazione” dal cliente in cui si attesta che non è cittadino italiano e che ha la residenza fuori dal territorio dello Stato; entro il primo giorno feriale successivo a quello dell’operazione, versare il denaro contante incassato sul proprio conto corrente e consegnare all’operatore finanziario copia della comunicazione inviata all’Agenzia delle Entrate.

Inoltre, le operazioni in contanti legate al turismo di importo pari o superiore a 1.000 euro, effettuate da chi esercita commercio al minuto e attività assimilate, o da agenzie di viaggi e turismo (artt. 22 e 74-ter D.P.R. 633/1972), nei confronti delle persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana e comunque diversa da quella di uno dei Paesi dell’Unione Europea o dello Spazio economico europeo, che abbiano residenza fuori dal territorio dello Stato, vanno comunicate all’Agenzia delle Entrate: entro il 10.04 per i soggetti che liquidano l’Iva mensilmente; entro il 20.04 per i soggetti che liquidano l’Iva con cadenza trimestrale.

Per il mancato rispetto della soglia (che coinvolge sia chi paga che chi accetta il pagamento) sulle limitazioni all’uso del contante e dei titoli al portatore si è puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 a 50.000 euro (art. 63, c. 1 del D.Lgs. 231/2007); tali valori sono quintuplicati in caso di violazioni che riguardano importi superiori a 250.000 euro (c. 6).

L’art. 63, c. 1-ter) del D.Lgs. 231/2007 prevede che “Per le violazioni commesse e contestate dal 1.07.2020 al 31.12.2021 il minimo edittale, applicabile ai sensi del comma 1 dell’art. 49, è fissato a 2.000 euro. Per le violazioni commesse e contestate a decorrere dal 1.01.2022, il minimo edittale, applicabile ai sensi del comma 1 è fissato a 1.000 euro”.

Foto: archivio Qdpnews.it
Autore: Alfredo Buonomo – Sistema Ratio Centro Studi Castelli

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