Legge di Bilancio 2024 e welfare aziendale: riscatto dei contributi

Legge di Bilancio 2024 e welfare aziendale: riscatto dei contributi

La legge di Bilancio 2024 è intervenuta in materia di welfare aziendale. Novità per i fringe benefit, ma non solo: il datore di lavoro infatti può provvedere al riscatto dei contributi dei lavoratori, in alternativa all’erogazione di premi individuali.

La legge di Bilancio 2024 ha disposto alcune novità in materia di welfare individuale, prevedendo l’aumento della soglia di esenzione contributiva e fiscale dei fringe benefit e ampliando la platea di beni/servizi annoverabili fra i beni in natura (spese sostenute per le utenze domestiche di acqua, luce e gas, per l’affitto della prima casa e per gli interessi sul mutuo della prima casa).

Ma questo intervento non è l’unico in materia di welfare aziendale (o individuale): viene infatti concesso ai datori di lavoro di riscattare, su richiesta del lavoratore e convertendo il premio di produzione del lavoratore stesso, i contributi previdenziali relativi a periodi accreditati sino al 31.12.2023 e non soggetti a obbligo contributivo.

Analizziamo di seguito le previsioni dei commi 126-130 L. 213/2023: i lavoratori dipendenti, gli iscritti alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, i lavoratori autonomi e gli iscritti alla Gestione Separata con anzianità contributiva successiva al 31.12.1995 possono riscattare i periodi accreditati fino al 31.12.2023, ma non soggetti a obbligo contributivo; mediante questo passaggio tali periodi saranno equiparati a periodi di lavoro, nel limite massimo di 5 anni, mediante pagamento in unica soluzione o ratealmente, fino ad un massimo di 120 rate mensili, che dovranno avere importo minimo di 30 euro per rata, senza l’applicazione di interessi.

La norma dispone inoltre che la rateizzazione non potrà essere concessa nei casi in cui i contributi da riscatto debbano essere utilizzati per l’immediata liquidazione della pensione diretta o indiretta o quando tali contributi sono determinanti per l’accoglimento di una domanda di versamenti volontari.

Un interessante passaggio della norma prevede che, per i lavoratori del settore privato, l’onere per il riscatto potrà essere sostenuto anche dal datore di lavoro, che potrà convertire a tal fine i premi di produzione spettanti al lavoratore stesso; a fronte di tale passaggio, la norma specifica inoltre che tali importi saranno deducibili dal reddito d’impresa (e di lavoro autonomo) e, ai fini della determinazione dei redditi da lavoro dipendente, tali somme rientreranno nell’ipotesi di cui all’art. 51, c. 2, lett. a) del Tuir. Di fatto, attraverso tale possibilità, il legislatore ha posto in capo ai datori di lavoro una nuova misura di welfare (individuale o, volendo, aziendale), riconoscendo la possibilità di alimentare la posizione contributiva dei lavoratori “giovani” (caratterizzati da anzianità contributiva successiva al 31.12.1995) e tale misura alimenta, insieme a quelle previsti dai commi 16 e 17 in materia di fringe benefit, nuove politiche di premialità per i lavoratori occupati.

Si ricorda, infine, che la misura in commento non ha carattere di novità assoluta: infatti reintroduce la pace contributiva, ovvero un istituto che, a livello pensionistico, era stato introdotto in via sperimentale già con il D.L. 4/2019 per il triennio dal 2019 al 2021. Anche in questo caso la misura ha carattere sperimentale per il biennio 2024-2025.

Foto: archivio Qdpnews.it.
Autore: Barbara Garbelli – Sistema Ratio Centro Studi Castelli

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