Microimprese e sospensione dell’attività imprenditoriale

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha pubblicato la nota n. 162/2023, con la quale interviene sull’applicazione del provvedimento di sospensione nei confronti di un’impresa che occupa un solo dipendente in nero.

L’art. 14 D.Lgs. 81/2008 così regolamenta il provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale: “l’Ispettorato Nazionale del Lavoro adotta un provvedimento di sospensione, quando riscontra che almeno il 10% dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro risulti occupato, al momento dell’accesso ispettivo, senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro ovvero inquadrato come lavoratori autonomi occasionali in assenza delle condizioni richieste dalla normativa”.

Il legislatore al comma 4 dello stesso articolo prevede un’eccezione: “I provvedimenti di cui al comma 1, per le ipotesi di lavoro irregolare, non trovano applicazione nel caso in cui il lavoratore risulti l’unico occupato dall’impresa”. Vengono quindi escluse dalla possibilità dell’applicazione del provvedimento di sospensione le cosiddette microimprese.

Chiaramente il comma 4 deve essere interpretato come un’eccezione alla regola generale e la regola generale prevede, anche, la sospensione, a prescindere dal settore di intervento, per gravi violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro di cui all’Allegato I.

Su sollecitazione dei propri uffici periferici, l’INL interviene sull’argomento, acquisito il parere concorde del Ministero del Lavoro (nota 20.01.2023, prot. 509), ribadendo che l’eccezione prevista all’art. 14, c. 4 D.Lgs. 81/2008 è riferita esplicitamente alle sole ipotesi di occupazione di lavoratori irregolari e risponde alla volontà del legislatore di escludere le c.d. microimprese dal campo di operatività del provvedimento di sospensione.

L’esclusione è giustificata dalla ridotta forza lavoro impiegata e, pertanto, non potrà andare a influenzare le violazioni che riguardano la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Pertanto, qualora siano contestualmente evidenziate le gravi violazioni di natura prevenzionistica indicate nell’allegato 1 al D.Lgs. 81/2008, ivi compresa la mancanza del DVR o della nomina del RSPP, si dovrà applicare il provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale a prescindere dalla consistenza numerica della forza lavoro impiegata.

Quando, in applicazione della deroga in questione, non sarà possibile adottare il provvedimento di sospensione, gli ispettori dovranno comunque imporre, ai sensi dell’ultimo periodo dell’art. 14, c. 1, tutte le misure specifiche necessarie a far cessare il pericolo per la sicurezza o per la salute dei lavoratori durante il lavoro. Il lavoratore in “nero” dovrà essere immediatamente allontanato fino a che il datore di lavoro non provvederà a regolarizzarlo anche sotto il profilo prevenzionistico.

Autore: Maurizio Fazio – Sistema Ratio Centro Studi Castelli

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