Modifiche al vaglio per il contratto di prestazione occasionale

Nel disegno di legge di Bilancio 2023, tra i molti aspetti relativi al mondo del lavoro, spiccano le novità in materia di prestazione occasionale di cui all’art. 54-bis, D.L. 24.04.2017, n. 50.

Eccoci giunti di fronte a un nuovo capitolo della saga relativa al lavoro accessorio, oggi contratto di prestazione occasionale ai sensi dell’art. 54-bis, D.L. 24.04.2017, n. 50.

Ricostruendo brevemente l’iter storico-normativo, si ricorda che tale prestazione occasionale nacque in sostituzione del previgente voucher per lavoro accessorio, oggetto di forti dibattiti che ne lamentarono in particolar modo la facilità di abuso; dibattiti e contestazioni che approdarono, inizialmente, nella promozione di un referendum abrogativo, soppiantato poi da una abrogazione diretta ex lege operata dal D.L. 25/2017, esplicitamente “al fine di contrastare pratiche elusive”.

Scendendo nel dettaglio, il nuovo disegno di legge, all’art. 64, introduce alcune “Modifiche alla disciplina delle prestazioni occasionali”, di seguito indicate: l’importo massimo erogabile da ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori, passa da 5.000 a 10.000 euro; viene meno il limite di 5 lavoratori assunti a tempo indeterminato presso l’utilizzatore, sostituito da un nuovo limite di 10 lavoratori assunti a tempo indeterminato. Soglia che, peraltro, diventa generalizzata, venendo meno il diverso limite previsto per le “aziende alberghiere e delle strutture ricettive che operano nel settore del turismo” per le categorie di lavoratori di cui all’art. 54-bis, c. 8 del vigente intervento normativo; vi è una revisione delle particolari disposizioni relative all’ambito agricolo, ricondotte oggi alle regole generali dello strumento, purché la prestazione sia resa per attività agricole di carattere stagionale per un periodo non superiore a 45 giorni nel corso dell’anno solare, con l’ulteriore previsione che venga meno l’obbligo di autocertificazione, da parte del prestatore, di non iscrizione nell’anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli.

Venendo ad alcune considerazioni critiche: indubbiamente lo strumento è bene sia revisionato, con il fine di permettere un utilizzo migliore e più agevole da parte dei datori di lavoro (qui “utilizzatori”); d’altra parte, più che di una modifica in termini di totalità degli importi erogabili, parrebbe più utile intervenire sui limiti minimi giornalieri, oggi previsti, che non consentono di rispondere, pienamente, agli obiettivi intrinsechi dello strumento, nato per sopperire ad un’esigenza di lavoro occasionale e contingente.

Ai sensi dell’art. 54-bis, ricordiamo che è previsto un “compenso pattuito per la prestazione” che non può essere “inferiore a 36 euro” netti, ovvero un limite minimo di 4 ore di prestazione giornaliera, indipendentemente dalla reale esigenza del datore di lavoro, che potrebbe essere certamente anche inferiore.

In aggiunta, non si può che riflettere sulle tempistiche per il caricamento, tramite F24, del portafoglio elettronico necessario per procedere alla denuncia preventiva della prestazione: i tempi, oltremodo dilatati, oggi riscontrati ai fini del predetto caricamento (nell’ordine dei 15 giorni), inducono a una riflessione sulle reali esigenze di modifica attualmente necessarie.

Sull’estensione della platea degli utilizzatori beneficiari, invece, sembra essere sulla buona strada la variazione introdotta, sebbene possa essere considerata ancora non sufficiente, posto che l’esigenza di un apporto di lavoro occasionale potrebbe indubbiamente nascere anche per datori di lavoro con più di 10 dipendenti a tempo indeterminato.

Ad ogni modo, lo strumento, per come è oggi, non pare evidentemente esente da considerazioni circa la sua reale utilità. Il fatto che vi si metta mano è certamente un primo passo per arrivare al suo auspicabile perfezionamento.

Autore: Marco Tuscano – Sistema Ratio Centro Studi Castelli

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