Nomina del medico competente e sorveglianza sanitaria

La Commissione interpelli del Ministero del Lavoro è intervenuta sull’obbligo di procedere alla nomina del medico competente per la valutazione dei rischi, anche se tale valutazione non ha evidenziato l’obbligo di sorveglianza sanitaria.

Il combinato disposto degli artt. 25, c. 1, lett. a), 18, c. 1, lett. a) e 29, c. 1 D.Lgs. 9.04.2008, n. 81 determina l’obbligo per il datore di lavoro di procedere alla nomina preventiva del medico competente al fine del suo coinvolgimento nella valutazione dei rischi, anche nelle situazioni in cui la valutazione dei rischi non abbia evidenziato l’obbligo di sorveglianza sanitaria? È questo il quesito che la Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali si è trovata a dirimere su sollecitazione dell’Associazione nazionale dirigenti pubblici e alte professionalità della scuola. L’interpello n. 2/2023 verteva in particolare sulle istituzioni scolastiche, ma la validità de parere rilasciato dalla Commissione si estende a qualsivoglia azienda italiana.

L’art. 18, c. 1 D.Lgs. 81/2008 pone in capo al datore di lavoro e ai dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività, secondo le attribuzioni e competenze a essi conferite, l’obbligo di “nominare il medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo”; l’art. 25, c. 1, invece, stabilisce che il medico competente collabori “con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all’attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e all’organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro; collabora inoltre all’attuazione e valorizzazione di programmi volontari di promozione della salute, secondo i principi della responsabilità sociale”; l’art. 29, infine, prevede che il datore di lavoro effettui la valutazione dei rischi ed elabori il relativo documento “in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente”.

Richiamati gli articoli del decreto citati nell’interpello e tenuto conto che l’art. 41 del citato decreto prevede che la sorveglianza sanitaria (che altro non è che l’insieme degli atti medici finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all’ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa) sia effettuata dal medico competente “nei casi previsti dalla normativa vigente, sulla base delle indicazioni fornite dalla Commissione consultiva” o “qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi”, la Commissione interpelli del Ministero ha ritenuto che la nomina del medico competente è “obbligatoria per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dall’art. 41 del citato decreto e che, pertanto, il medico competente collabori, se nominato, alla valutazione dei rischi”.

A maggior ragione se si considera che “la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento” rientra tra le attività che il datore di lavoro non può delegare, come precisato dall’art. 17 D.Lgs. 81/2008.

Autore: Giorgia Granati – Sistema Ratio Centro Studi Castelli

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