Novità per il Codice della Strada

Perspetive view of numerous french traffic road signs. Concept image for background, 3D illustration

Il Decreto Infrastrutture 2021 in Gazzetta Ufficiale: dalla targa di prova ai parcheggi, ecco cosa cambia.

Il Decreto Infrastrutture (D.L. 10.09.2021, n. 121) reca disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell’Agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali. Tale decreto presenta importanti novità per gli utenti della strada, molte delle quali riguardano la sosta di veicoli, sia in termini di sanzioni, che di parcheggi riservati a determinate categorie, come mamme in gravidanza e disabili. Più nel dettaglio, i cambiamenti apportati sono i seguenti:

  • parcheggi per donne in gravidanza e famiglie con figli piccoli: sono previste aree riservate per le donne in gravidanza e per le famiglie con bambini sotto i 2 anni. Tali aree avranno una normativa specifica che prevede la richiesta del “permesso rosa” al Comune, al quale spetta definire modalità di erogazione e condizioni con un regolamento comunale;
  • aree riservate per bus scolastici e auto elettriche: il Comune potrà riservare parcheggi ai bus scolastici, alle auto elettriche nonché allo scarico di merci, con limitazioni ad alcuni giorni e ore;
  • parcheggi per disabili: se un disabile troverà il proprio posto riservato occupato, potrà parcheggiare nelle strisce blu senza pagare. La disposizione estende a livello nazionale una norma sinora attuata dai Comuni, togliendo così incertezza alle persone disabili che di volta in volta dovevano verificare il regolamento vigente in città;
  • targa di prova: ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 98, D. Lgs. 30.04.1992, n. 285, l’autorizzazione alla circolazione di prova può essere utilizzata per la circolazione su strada dei veicoli non immatricolati e di quelli già muniti della carta di circolazione di cui agli artt. 93, 110 e 114 o del certificato di circolazione di cui all’art. 97, anche in deroga agli obblighi previsti dall’art. 80 del citato decreto legislativo, qualora tali veicoli circolino su strada per esigenze connesse a:
    • prove tecniche, sperimentali o costruttive;
    • dimostrazioni o trasferimenti;
    • ragioni di vendita o di allestimento.
  • Ai fini della circolazione di cui sopra, resta comunque fermo l’obbligo di copertura assicurativa ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di responsabilità civile verso terzi. Dei danni cagionati dal veicolo in circolazione di prova, anche se munito della carta o del certificato di circolazione, risponde l’assicuratore dell’autorizzazione alla circolazione di prova;
  • nuove sanzioni per il divieto di sosta: il divieto di sosta sancito dall’art. 158, c. 2, del Codice della Strada viene esteso agli spazi riservati allo stazionamento e alla fermata dei veicoli adibiti al trasporto scolastico; agli spazi riservati alla sosta dei veicoli a servizio delle donne in stato di gravidanza o di genitori con un bambino di età non superiore a 2 anni muniti di permesso rosa.
    • In caso di violazione scatta la sanzione amministrativa minima di euro 80 fino a un massimo di euro 328 (se si tratta di ciclomotori o motoveicoli a 2 ruote) e di euro 165 ad euro 660 se la violazione viene commessa con i restanti veicoli.
    • Le sanzioni previste dall’art. 158, c. 5, CdS (da 41 a 168 euro per le 2 ruote e da 87 a 344 euro per gli altri veicoli) sono applicate quando il divieto di sosta non viene rispettato nelle fermate degli autobus, dei filobus o dei mezzi che circolano su rotaie, e negli spazi destinati ai veicoli in servizio di piazza; oltre che nelle corsie e nelle carreggiate riservate ai mezzi pubblici e nelle aree pedonali urbane.
    • Sono inasprite anche le sanzioni contemplate dall’art. 188 del CdS nei confronti di chi parcheggia nello spazio per disabili senza averne diritto: in tal caso le multe salgono da un minimo di 168 euro a un massimo di 672 (contro gli attuali 87 e 344). Aumentano altresì le sanzioni previste per coloro che, pur muniti dell’autorizzazione al parcheggio, non rispettano le condizioni e i limiti indicati. In tal caso la sanzione minima da 42 sale a 87 euro e la massima da 173 a 344.

      Autore: Martina Bertolinelli – Sistema Ratio Centro Studi Castelli
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