È noto a tutti il blasone del marchio Ferrari: ora un Tribunale ha stabilito che un modello in particolare è tutelabile dalla legge sul diritto d’autore.
La questione è stata affrontata dal Tribunale di Bologna adito dalla Ferrari Spa, la quale aveva asserito che una Srl originariamente operante nel settore della personalizzazione di auto di lusso e, più di recente, produttrice di autovetture su telaio di autoveicoli prodotti da terzi, in violazione dei diritti di proprietà industriale ed intellettuale nella titolarità di Ferrari Spa, nonché delle disposizioni dettate dall’art. 2598 C.C. e di quelle in tema di pubblicità comparativa ex art. 4, c. 1, D.Lgs. 145/2007, aveva rilasciato su una rivista specializzata un’intervista nella quale, facendo ripetuti riferimenti all’azienda, ai modelli e ai marchi Ferrari a fini di indebita appropriazione dei relativi pregi, era stata annunciata l’imminente produzione di una nuova autovettura e, inoltre, predisposto il relativo rendering, in cui, a dire della casa di Maranello, venivano replicate le forme distintive, creative e artistiche caratterizzanti il marchio e il design industriale dell’autovettura Ferrari 250 GTO.
Tali aspetti, secondo la Ferrari, sono protetti non soltanto dalla registrazione del segno a livello comunitario, ma anche dalla normativa sul diritto d’autore, in quanto concernenti il più celebre modello di autovettura Ferrari, universalmente riconosciuto come un’autentica opera d’arte per l’armonia, l’eleganza e il valore artistico delle linee e del disegno.
Il Tribunale ha ricordato che il valore artistico di un’opera del disegno industriale costituisce un elemento, pur non suscettibile di definizione onnicomprensiva, che, unitamente al carattere creativo, conferisce al prodotto un valore diverso e aggiunto rispetto a quello della sua mera funzionalità, con conseguente possibilità di usufruire della tutela del diritto d’autore, la cui sussistenza va accertata dal giudice di merito, di volta in volta, in relazione alle peculiarità di ciascuna fattispecie, alla stregua di parametri di riferimento il più possibile obiettivi.
Ai fini della tutela di una creazione d’arte applicata all’industria in base alla normativa sul diritto d’autore, l’art. 2, n. 10, L. 633/1941, esige che l’opera di industrial design abbia un quid pluris costituito, appunto, dal valore artistico, la cui prova spetta alla parte che ne invoca la protezione, che può essere ricavato da una serie di parametri oggettivi, non necessariamente tutti presenti in concreto, quali il riconoscimento in ambienti culturali e istituzionali della sussistenza di qualità estetiche ed artistiche, l’esposizione a mostre o musei, la pubblicazione su riviste specializzate, l’attribuzione di premi, l’acquisto di un valore di mercato così elevato da trascendere quello legato soltanto alla sua funzionalità o la creazione ad opera di un noto artista.
Orbene, conclude il Tribunale del capoluogo emiliano, il disegno industriale dell’autovettura Ferrari 250 GTO è dotato dei requisiti necessari ai fini applicabilità della c.d. tutela d’autore di cui alla citata L. 633/1941, laddove il suo valore artistico ha trovato oggettivo e generalizzato riconoscimento in numerosi premi e attestazioni ufficiali dell’elevata qualità e del rilevante pregio del design, in copiose pubblicazioni non solo di settore, nella riproduzione attraverso altre forme di espressione artistica (conio, sculture) periodicamente realizzate ed esposte in occasione di eventi pubblici anche di livello internazionale e in musei (Trib. Bologna, ord. 20.06.2019).
Autore: Gianluigi Fino – Sistema Ratio Centro Studi Castelli Srl