Conti cointestati, attenzione al fisco

Nei conti correnti cointestati gli intestatari sono considerati contitolari in parti uguali del saldo depositato, salvo prova contraria. Il problema è che è difficile fornire tale prova contraria con il risultato che, nei rapporti fiscali, la cointestazione lascia il fisco libero di ritenere che le …

Lo strumento del conto cointestato è ampiamente utilizzato sia quando i fondi appartengono effettivamente a tutti i titolari sia quando i fondi appartengono ad uno solo ma, per problemi pratici, è complesso ricorrere alla delega di firma. Questa ambiguità comporta un utilizzo, talvolta, inconsapevole che crea problemi non indifferenti in fase successoria, nei rapporti tra i cointestari, con la banca e, non ultimo, nei confronti del fisco.

Come è noto il conto corrente cointestato può funzionare a firma congiunta o disgiunta. In entrambi i casi (cfr. artt. 1854 e 1298 C.C.) gli intestatari sono considerati contitolari in parte uguali del saldo depositato, salvo prova contraria.

Il problema è che è difficile fornire tale prova contraria con il risultato che, nei rapporti fiscali, la cointestazione lascia il fisco libero di ritenere che le somme depositate o trasferite appartengano ora all’uno, ora all’altro cointestario.

Altro problema che si potrebbe porre è quello della cosiddetta donazione indiretta. Ricordiamo che l’imposta sulle successioni e donazioni si applica in presenza di un trasferimento di beni e diritti per donazione o altra liberalità tra vivi, o altro atto a titolo gratuito dal quale derivi un arricchimento in capo al beneficiario. Tale disciplina impositiva si applica anche alle liberalità effettuate senza utilizzare la forma solenne prevista dal Codice Civile. Qui la Cassazione (cfr. SS.UU. sentenza n. 18725 del 27.07.2017) è monolitica nel ritenere che la cointestazione del conto corrente può costituire donazione indiretta.

Con l’interpello 205/2020 l’Agenzia delle Entrate si trova a valutare preventivamente la cointestazione di un conto corrente aperto da una coppia separata nell’interesse dei figli, nella temuta ipotesi che essa possa costituire liberalità indiretta tassata.

L’Agenzia chiarisce che, per aversi donazione, occorrono sia l’elemento dell’arricchimento del donatario a fronte del depauperamento del donante, sia il cosiddetto aninumus donandi. Esso coincide con il puro spirito di liberalità ossia la consapevolezza di attribuire ad altri un vantaggio patrimoniale senza esservi in alcun modo costretti da un vincolo giuridico, o extra giuridico, rilevante per l’ordinamento.

A questo punto è facile concludere nel limitato contesto dell’interpello – che la cointestazione del conto eseguita in adempimento ad una sentenza del giudice della separazione – non attribuisce al cointestatario, consapevole dell’appartenenza ad altri delle somme affluite sui conti e dei relativi saldi, il potere di disporne come proprie. Quindi l’operazione non costituisce donazione indiretta.

Le casistiche sono, tuttavia, molteplici e non sempre è agevole riconoscere le motivazioni. Si potrebbe arrivare a ritenere che le somme versate sul conto cointestato dei coniugi rappresentino una donazione indiretta? Questa sarebbe, invero, una estensione eccessivamente ampia perché il versamento di denaro su un conto cointestato ai coniugi dovrebbe essere, di per sè, funzionale al solo interesse della famiglia.

In genere è, però, opportuno precostituire idonea documentazione da cui si evinca l’effettiva provenienza ed appartenenza dei fondi, a prescindere dalla titolarità apparente sebbene non sia facile documentare la movimentazione di un conto, per definizione, dinamico.

Autore: Alberto Di Vita

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