Costituisce reato di favoreggiamento personale dichiarare il falso per sviare le indagini della Polizia Giudiziaria per infortunio sul lavoro
A seguito dell’infortunio occorso in cantiere ad un collega, nel corso delle conseguenti indagini della Polizia Giudiziaria, un lavoratore rendeva dichiarazioni utili a sviare lo svolgimento delle stesse indagini nei confronti del datore di lavoro e del responsabile della sicurezza per l’ipotesi di reato di cui all’art. 590 c.p. (lesioni personali colpose). In specie, il lavoratore mentiva circa la sua presenza all’evento e alle relative modalità di accadimento per mascherare la responsabilità dei detti soggetti.
Dalla comparazione delle dichiarazioni rese con quelle di altre persone presenti al fatto emergeva che il lavoratore era responsabile del reato di favoreggiamento personale (art. 378 c.p.) nei confronti del datore di lavoro e del responsabile della sicurezza. Sottoposto a procedimento penale, il lavoratore veniva condannato nel giudizio di primo grado, e la sentenza veniva confermata anche nel giudizio di secondo grado.
Nell’interporre ricorso per Cassazione, tra i motivi addotti, il lavoratore eccepiva che la Corte territoriale non aveva tenuto conto dell’esimente di cui all’art. 374 c.p. (casi di non punibilità), poiché le sue “bugie” erano dettate dal timore di perdere il posto di lavoro se avesse detto la verità. Infatti, nel confermare la sentenza di primo grado, la Corte territoriale aveva ritenuto “non dimostrate le concrete prospettive del licenziamento” che avrebbero giustificato le mendaci dichiarazioni rese.
La Suprema Corte si è pronunciata per l’inammissibilità del ricorso (sentenza n. 22253/2020), e per quanto riguarda la tesi difensiva offerta in appello secondo cui il lavoratore avrebbe dichiarato il falso perché timoroso di essere licenziato ha argomentato che questa “non risponde ad una concreta dimostrazione in punto di fatto ma ad una mera suggestione logica, peraltro immediatamente smentita dalla conferma delle dichiarazioni mendaci, ribadite dal ricorrente nel corso del giudizio, allorquando era già stato licenziato da tempo e pur potendo avvalersi della via d’uscita garantita dall’art. 376 c.p. [Ritrattazione, ndr]”.
Vale a dire che il lavoratore, peraltro già licenziato, nel corso del giudizio di secondo grado avrebbe potuto avvalersi della facoltà di ritrattare le precedenti false dichiarazioni, ma non avendo esercitato tale sua facoltà non ha scongiurato la conferma della sentenza di condanna per il reato di favoreggiamento personale.
Lungi da generalizzazioni apodittiche, la sentenza in commento evidenzia quanto complessi possano essere i rapporti tra lavoratori e datori di lavoro, specie in contesti dove la precarietà del posto di lavoro può spingere il lavoratore anche a dichiarare il falso per accattivarsi la simpatia di chi gli “offre” lavoro, al fine di camuffarne le responsabilità.
Altro insegnamento che è possibile trarre da questa sentenza riguarda l’adeguatezza dell’obbligatoria formazione dei lavoratori, sarebbe opportuno che questa, oltre a trattare gli aspetti meramente tecnici dei rischi riguardanti l’attività svolta dall’impresa e relativi comportamenti per contrastarli e contenerli, includesse anche temi utili a far conoscere ai lavoratori le responsabilità personali verso cui vanno incontro se in ambito lavorativo assumono atteggiamenti o pongono in essere condotte vietati.
È probabile che se al lavoratore avessero preventivamente spiegato che in caso di indagini della Polizia Giudiziaria per infortunio sul lavoro costituiscono reato le false dichiarazioni, non sarebbe incorso nel reato ascrittogli.
Autore: Giovanni Alibrandi