Dopo l’enoturismo debutta l’oleoturismo

• La legge di Bilancio 2020 (art. 1, cc. 513 e 514) precisano che per oleoturismo si intendono le attività di conoscenza dell’olio d’oliva espletate nel luogo di produzione, le visite nei luoghi di coltura, produzione o di esposizione degli strumenti utili alla coltivazione dell’ulivo.

• Rientrano in questa fattispecie anche la degustazione e vendita delle produzioni aziendali (eventualmente abbinate ad alimenti) e le iniziative a carattere didattico e ricreativo nell’ambito dei luoghi di coltivazione e produzione.

• La norma richiama esplicitamente l’enoturismo (art. 1, cc. 502–505, L. 205/2017), senza prevedere un decreto ministeriale attuativo, a differenza di quanto avvenuto per l’enoturismo (D.M. 12.03.2019). Ne consegue che l’attività oleoturistica ha natura di attività agricola connessa se svolta dalle imprese agricole e si deve ritenere che sia esercitabile da imprenditori del settore agroalimentare.

• L’attività consiste nella conoscenza del prodotto con attività espletate nel luogo di produzione, pertanto deve essere consentito l’accesso del pubblico.

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