Nuovo congedo di maternità dopo il parto

Nella gestione del rapporto di lavoro assume un ruolo importante la gestione e tutela della lavoratrice madre per tutta la durata della gravidanza e nel periodo successivo al parto. Alle disposizioni precedenti, che si riassumono di seguito in modo sommario, la normativa ha recentemente introdotto alcune modiche in materia di flessibilità del congedo.

L’art. 16 D.Lgs. 151/2001 sancisce il divieto di far lavorare le donne:
– nei 2 mesi precedenti alla data presunta del parto; se il parto avviene dopo la data presunta, nel periodo tra quella data e quella effettiva in cui avviene il parto;
– nei 3 mesi successivi al parto; se il parto avviene prima, nei giorni non goduti prima del parto.

L’art. 21, c. 1 dello stesso decreto stabilisce che la lavoratrice deve consegnare al datore di lavoro e all’Inps (in via telematica e direttamente dal medico del Servizio Sanitario Nazionale) il certificato medico che attesta la gravidanza e indica la presunta data del parto, entro i 2 mesi antecedenti al parto stesso.

Dal 1.01.2019 la legge di Bilancio riconosce alle lavoratrici la possibilità di astenersi dal lavoro per il periodo di assenza obbligatoria esclusivamente dopo il parto e fino al 5° mese successivo al parto stesso (art. 1, c. 485, L. 145/2018 e art. 16, c. 1.1 D.Lgs. 151/2001).

Va detto che tale “flessibilità”, seppur meno estesa, era già presente nel nostro ordinamento poiché la lavoratrice, anziché astenersi nei 2 mesi precedenti la data presunta del parto (e rientrare nei 3 mesi successivi), aveva la possibilità di posticipare questo diritto/dovere sino a un mese prima (e conseguentemente 4 mesi dopo) il parto.

La norma valevole nel 2019 consente una flessibilità più estesa, fino a posticipare completamente il congedo al periodo successivo al parto. Tale concessione rimane tuttavia subordinata all’approvazione del medico specialista del Servizio Sanitario Nazionale e del medico addetto alla tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro, il cui compito rimane quello di garantire che la decisione presa dalla partoriente non arrechi danni alla salute della madre e a quella del nascituro.

Su questo punto l’Inps, con il messaggio 9.05.2019, n. 1738, oltre a elencare le istruzioni operative per le proprie sedi, fornisce le prime indicazioni anche per le lavoratrici e i loro datori. Infatti, la lavoratrice che intende avvalersi della facoltà di astensione esclusivamente dopo il parto può farne richiesta in via telematica, spuntando la specifica opzione presente nel modulo, prima dei 2 mesi che precedono il parto presunto e deve presentare la documentazione sanitaria completa alla sede Inps competente, in originale.

Foto: archivio Qdpnews.it
Autore: Alberto Bortoletto – Sistema Ratio Centro Studi Castelli

Total
0
Shares
Articoli correlati