Obbligo di restituzione per le quote versate per i corsi sportivi?

Sempre più di frequente le associazioni stanno ricevendo richieste di rimborso da parte dei fruitori dei corsi sportivi per i quali hanno versato il contributo di partecipazione, ma che non è stato possibile erogare per via del lockdown.

Affrontare il tema del rimborso non prevede una risposta semplice e netta per molti versi perchè in queste circostanze sarebbe plausibile che tutti comprendano la natura straordinaria della situazione senza quindi arroccarsi su posizioni personalistiche.

Ricordiamo che la cifra corrisposta per diventare socio dell’ente non potrà essere rimborsata. La questione si complica in merito ai contributi per la partecipazione ai corsi e alle lezioni che sono sospesi durante queste settimane, ma che in precedenza erano stati versati da soci e tesserati.

L’analisi della situazione deve partire dall’art. 1453 C.C. in tema di impossibilità della prestazione, il quale afferma che “nei contratti con prestazioni corrispettive, la parte liberata per la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta non può chiedere la controprestazione e deve restituire quella che abbia già ricevuta, secondo le norme relative alla ripetizione dell’indebito”.

Se quindi l’ente erogatore del corso/lezione verifica che tali prestazioni non potranno più aver luogo dovrà restituire la somma poiché si presuppone lo scioglimento del rapporto con il socio/tesserato fruitore del servizio.

Caso differente invece se l’impossibilità è solo temporanea poiché viene in soccorso il disposto dell’art. 1256 C.C. stabilendo al c. 2 che “il debitore finché essa perdura non è responsabile del ritardo nell’adempimento. Tuttavia l’obbligazione si estingue se l’impossibilità perdura fino a quando, in relazione al titolo dell’obbligazione o alla natura dell’oggetto, il debitore non può più essere ritenuto obbligato ad eseguire la prestazione ovvero il creditore non ha più interesse ad ottenerla”.

Risulta evidente che se l’impossibilità sarà solo temporanea l’associazione non potrà essere considerata inadempiente e l’erogazione dei corsi riprenderà non appena possibile lasciando indenne il sodalizio dall’obbligo di rimborso. Questo è corretto salvo che il socio/tesserato non abbia più interesse a proseguire nella partecipazione ai corsi che riprenderanno o verranno prorogati dopo il termine del lockdown e, quindi, richieda il rimborso della parte del corso non erogata.

Un’ulteriore possibilità ci viene suggerita dall’art. 88 del decreto “Cura Italia” (D.L. 18/2020) che tratta il tema dei rimborsi dei contratti di soggiorno e risoluzione dei contratti di acquisto biglietti per spettacoli, musei e altri luoghi di cultura. Il creditore dovrebbe presentare la domanda per ottenere il rimborso entro 30 giorni di tempo dall’entrata in vigore del Decreto, il venditore ha ulteriori 30 giorni di tempo dal ricevimento della richiesta per emettere un voucher da utilizzare entro un anno dall’emissione.

Questa possibilità formulata potrebbe essere la strada preferibile per poter soddisfare le istanze di rimborso presentate dai fruitori dei propri corsi. Questa scelta però dovrà essere contemperata in base alla sostenibilità finanziaria dell’associazione.

Al momento però non esistono altri strumenti legislativi a disposizione per i sodalizi sportivi per poter limitare l’impatto economico delle richieste di rimborso.

Da ultimo alcuni suggerimenti per affrontare questa emergenza potrebbero essere i seguenti:
sensibilizzare i soci chiedendogli di comprendere le difficoltà economiche ed erogando dei voucher da utilizzare non appena possibile, scorporando dal voucher però anche le spese fisse che l’ente ha dovuto affrontare in questo periodo di sospensione delle attività;
ricorrere al 5 per mille, se il sodalizio ha i presupposti, la cui procedura ha appena aperto le iscrizioni per i nuovi enti in modo da acquisire nuova liquidità, che ricordiamo però non entrerà nelle disponibilità a breve;
valutare l’accesso ai fondi di liquidità che tra pochi giorni verranno messi a disposizione dall’Istituto per il Credito Sportivo;
• prestare attenzione ai bandi che erogano somme a sostegno dello sport a fondo perduto, quale ad esempio il bando che ogni anno la Regione Lombardia pubblica a settembre e che prevede l’erogazione di € 5.000 per ogni associazione aggiudicatrice.

Autore: Umberto Ceriani

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