Il D.L. 11/2023 ha introdotto numerose modifiche alla disciplina del superbonus, allo scopo di innalzare i livelli di tutela nel settore delle agevolazioni fiscali in materia edilizia.
Con l’evidente obiettivo di raggiungere un equilibrio tra l’esigenza di consentire la circolazione dei crediti e quella di contrastare fenomeni illeciti e/o comunque fraudolenti, mediante l’introduzione dell’art. 33-ter D.L. 115/2022 (“decreto Aiuti-bis”) il Legislatore ha modificato radicalmente la disciplina previgente, introducendo una fattispecie di responsabilità solidale del cessionario circoscritta, tuttavia, ai soli casi di dolo e colpa grave.
Tale limitazione riguarda solo ed esclusivamente i crediti per i quali sia stata acquisita ampia documentazione probatoria, tra cui visti di conformità, asseverazioni e attestazioni di congruità dei costi di cui agli artt. 119 e 121, c. 1-ter D.L. 34/2020. A fronte di tale modifica, è prevista una responsabilità in solido solo in caso di dolo o colpa grave, non rilevando infatti la colpa lieve.
La modifica al regime della responsabilità solidale ha tuttavia determinato una serie di incertezze, soprattutto a livello interpretativo. Infatti, la maggiore perplessità muoverebbe da una lettura della disposizione tendente ad affermare un onere di controllo in capo al cessionario di attivarsi in iniziative di “verifica”: onere che, a ben vedere, poteva ritenersi escluso con espresso riferimento al previgente quadro normativo.
La disciplina in commento risulta poi ulteriormente modificata dall’introduzione del D.L. 11/2023, il quale, di fatto, introducendo il comma 6-bis all’art. 121 D.L. 34/2020, esclude la responsabilità in solido del cessionario per concorso nelle violazioni (fatti salvi dolo o colpa grave) quando risulti in possesso di specifica documentazione relativa alle opere.
Chi ha acquistato crediti fiscali non risulterà responsabile in solido con il cedente nel caso in cui non riesca a reperire ogni singolo carteggio previsto dalla normativa di riferimento atteso che lo stesso D.L. 11/2023, mediante l’introduzione del comma 6-quater, risulta aver previsto che “il mancato possesso di parte della documentazione di cui al comma 6-bis non costituisce, da solo, causa di responsabilità solidale per dolo o colpa grave del cessionario, il quale può fornire con ogni mezzo prova della propria diligenza o della non gravità della negligenza”.
Ad ogni modo il D.L. 11/2023 specifica i documenti necessari da acquisire per il cessionario al fine di poter escludere una responsabilità solidale con il cedente, subendo anch’egli procedure di recupero e l’applicazione di sanzioni. Nello specifico, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
l il titolo edilizio abilitativo (ad esempio, la Cilas);
l la notifica preliminare dell’avvio dei lavori alla Asl competente;
l una visura catastale storica dell’immobile;
l le fatture comprovanti le spese sostenute;
l la mail di ricevuta Enea dell’asseverazione per il superbonus 110%;
l la dichiarazione di visto di conformità;
l il regolare contratto di appalto, con indicazione del CCNL applicato, se obbligatorio;
l la delibera condominiale di approvazione dei lavori e la relativa tabella di ripartizione delle spese, in caso di lavori su parti comuni;
l gli attestati di prestazione energetica, in caso di lavori di efficientamento energetico.
La prova della diligenza o della non gravità della negligenza spetta con ogni mezzo al cessionario. Invece, al fine di far valere il concorso del cessionario nella violazione, la prova della sussistenza dell’elemento del dolo o della di lui colpa grave sarà a carico dell’ente impositore.
Foto: archivio Qdpnews.it
Autore: Gianluigi Fino – Sistema Ratio Centro Studi Castelli