Riapertura delle scuole: nuove misure in caso di quarantena dei figli

I genitori potranno scegliere tra lo smart working e il congedo straordinario.

Il 14.09.2020 hanno (finalmente) riaperto le scuole, con un grande sospiro di sollievo dei genitori, ma anche con mille perplessità dovute alla difficile situazione. Il continuo diffondersi del Covid-19 ha tenuto tutto il mondo scolastico (e non solo) con il fiato sospeso fino all’ultimo minuto.

Per far fronte alle varie esigenze in questa ripartenza tutta in salita delle scuole italiane, sono stati emanati diversi provvedimenti riguardanti la gestione del settore educativo e di tutto ciò che ne deriva, dai trasporti alle attività scolastiche, alle necessità familiari dovute alla riapertura. I benefici per le famiglie, contenuti all’art. 5 D.L. 8.09.2020, n. 111, sono certamente quelli che portano maggiori (e inaspettate) novità.

L’art. 5, c. 1 del decreto reca “disposizioni urgenti per far fronte a indifferibili esigenze finanziarie e di sostegno per l’avvio dell’anno scolastico, connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19” e introduce alcune agevolazioni per le famiglie che presentano al loro interno minori di 14 anni e che frequentano gli istituti scolastici.

È possibile, infatti, per uno dei genitori (alternativamente all’altro) ricorrere alla modalità di lavoro agile (o smart working). Nel caso in cui ciò non fosse possibile, è prevista comunque la possibilità di ricorrere ad un congedo straordinario. La durata del periodo di start working o del congedo può essere equivalente al periodo nel quale il figlio deve svolgere la quarantena, oppure anche inferiore.

Tali benefici possono essere richiesti nel caso in cui i genitori si trovassero a dover affrontare un periodo di quarantena obbligatoria a causa di contatti avuti a scuola dal figlio minore di 14 anni e convivente. Resta fermo che la quarantena svolta dal minore deve essere prima dichiarata dall’Asl territorialmente competente. Per i giorni nei quali un genitore fruisce di una delle misure previste dall’art. 5 D.L. 111/2020, l’altro genitore non può richiederne nessuna. È possibile il loro utilizzo fino alla data del 31.12.2020.

Nei giorni in cui del congedo, verrà corrisposta dall’Inps un’indennità pari al 50% della retribuzione, calcolata sulla base dell’art. 23 del Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al D.Lgs. 151/2001. È comunque stabilito un tetto massimo di spesa nazionale di 50 milioni di Euro per l’anno 2020; spetta dunque all’Inps il compito di monitorare continuamente il limite di spesa previsto.

Nel momento stesso in cui si raggiunge il tetto massimo, l’Istituto non prenderà più in considerazione alcuna domanda. Incrociamo le dita per questo nuovo inizio.

Autore: Alberto Bortoletto – Sistema Ratio Centro Studi Castelli Srl

Total
0
Shares
Articoli correlati