Rischio da calore nel DVR

La nota n. 5056/2023 dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha integrato le istruzioni operative in materia di vigilanza sulle misure di prevenzione ai fini della riduzione dei rischi per i lavoratori legati ai danni da calore.

Il rischio da calore rientra nell’ambito della “valutazione dei rischi” aziendale, mediante l’individuazione e l’adozione di misure di prevenzione e protezione a carico del datore di lavoro.

Questi i fattori che possono concorrere nella valutazione del rischio o del suo aggravamento, in chiave sia prevenzionistica sia ispettiva, rispetto alle misure volte ad affrontare e mitigare i rischi in condizioni di calore: orario di lavoro che comprende le ore più calde e soleggiate della giornata a elevato rischio di stress termico (14:00 – 17:00); mansioni; attività con intenso sforzo fisico, anche abbinato all’utilizzo di dispositivi di protezione individuale (Dpi); ubicazione del luogo di lavoro; dimensione aziendale; caratteristiche dei lavoratore (età, salute, status socioeconomico, genere).

Autore: Sistema Ratio Centro Studi Castelli

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