L’Inps, con circolare 31.5.2023, n. 49, ha riepilogato le disposizioni relative al welfare aziendale evidenziandone gli aspetti contributivi. Particolari indicazioni sono state fornite in relazione alla contribuzione a cassa e fondi.
Nel quadro della gestione del rapporto di lavoro dipendente, è presente il principio c.d. di armonizzazione delle basi imponibili secondo il quale, ad esclusione di specifici elementi indicati nelle disposizioni normative, tutto ciò che è imponibile fiscale deve essere assoggettato anche a prelievo contributivo.
Partendo proprio da questo principio l’Inps, con la circolare in commento, evidenzia alcuni aspetti di disallineamento tra le 2 basi imponibili.
Una prima differenza è rilevabile dall’art. 1 D.L. 5/2023, convertito, con modificazioni, dalla L. 10.03.2023, n. 23, ove è stata stabilita la totale assoggettabilità ai fini contributivi dell’analoga misura del c.d. bonus carburante prevista per il 2023, che consente la possibilità di erogare ai propri lavoratori dipendenti buoni benzina o titoli analoghi ai sensi dell’art. 51, c. 3 del Tuir, per un ammontare massimo di 200 euro per lavoratore, i quali, pertanto, restano esclusi ai soli fini dell’imposizione fiscale.
Ai fini della gestione contributiva del welfare aziendale risulta particolarmente rilevante la gestione della contribuzione a casse e fondi. In particolare, è opportuno ricordare che l’art. 12, c. 4, lett. f) L. 153/1969 dispone che i contributi e le somme a carico del datore di lavoro versate a casse, fondi, gestioni previste da contratti collettivi o da accordi o regolamenti aziendali al fine di erogare prestazioni integrative previdenziali o assistenziali, sono assoggettati al contributo di solidarietà del 10% per la quota a carico del datore di lavoro.
In sostanza, le ipotesi di esclusione dal reddito imponibile previste all’art. 51, c. 2 del Tuir e, segnatamente quelle individuate alle lett. a) (casse sanitarie) e f-quater), possono ricadere nella specifica disciplina sopra evidenziata. Ai fini della lett. f-quater) non concorrono a formare il reddito da lavoro dipendente “i contributi e i premi versati dal datore di lavoro a favore della generalità di dipendenti o a categorie di dipendenti per prestazioni, anche in forma assicurativa, aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana … o aventi per oggetto il rischio di gravi patologie”.
Le prestazioni “aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana” sono quelle aventi le caratteristiche definite da un apposito decreto ministeriale (D.M. 27.10.2009). In relazione a tale disposizione non concorrono a formare il reddito i soli contributi e i premi versati per le polizze cc.dd. “long term care” (dirette a garantire una copertura assicurativa per stati di non autosufficienza del dipendente, che richiedono generalmente il sostenimento di spese per lunga degenza) e “dread disease” (dirette a garantire una copertura assicurativa contro il rischio di insorgenza di malattie particolarmente gravi).
Come precisa l’Inps, è esente dall’obbligo contributivo, compreso il contributo di solidarietà, il benefit di cui alla lett. f-quater) in esame, qualora venga erogato in forma di versamento di premio di una polizza assicurativa stipulata per le specifiche predette ipotesi cc.dd. “long term care” e “dread disease”.
A tal riguardo, l’Agenzia delle Entrate ha espressamente affermato che l’utilizzo dei termini “contributi e premi” senza altra specificazione porta a ritenere che la norma “trovi applicazione anche nelle ipotesi in cui i contributi siano versati ad enti o casse non aventi i requisiti di cui alla lett. a) del comma 2 dell’articolo 51 del Tuir, o a fondi sanitari non iscritti all’anagrafe, nonché ad enti bilaterali così come definiti dall’art. 2, c. 1, lett. h) D.Lgs. 10.09.2003, n. 276”.
Pertanto, la sovrapponibilità dell’ipotesi di cui alla citata lett. f-quater) con quella della lett. a), c. 2, dell’art. 51 del Tuir, nonché il riferimento a casse, fondi ed enti bilaterali, comporta l’applicazione della specifica disciplina dell’art. 12, c. 4, lett. f) L. 153/1969, ossia l’applicazione del contributo di solidarietà del 10%. Considerato che le casse, i fondi e le gestioni in oggetto possono contestualmente avere la finalità di erogare prestazioni diverse, delle quali alcune riconducibili al regime di cui all’art. 12, c. 4, lett. f) L. 153/1969, ne consegue che una contabilizzazione separata dei versamenti consentirà la corretta applicazione della disciplina previdenziale. In relazione al premio detassato trasformato in contribuzione a casse sanitarie e fondi di previdenza complementare, la circolare in commento precisa che tale contribuzione dovrà essere assoggettata al contributo di solidarietà del 10% a carico del datore di lavoro.
Tale interpretazione era particolarmente attesa per dare certezza all’operato dei datori di lavoro.
Autore: Cristian Valsiglio – Sistema Ratio Centro Studi Castelli