Straining o mobbing? Il danno deve essere comunque riconosciuto

Lo straining è una forma attenuata di mobbing, perché priva della continuità delle vessazioni, ma sempre riconducibile all’art. 2087 c.c., sicché, se viene accertato solo lo straining, il danno deve essere comunque riconosciuto.

Caso: la Corte di appello ha negato la fondatezza della domanda di risarcimento di tutti i danni, contrattuali ed extracontrattuali, per mobbing prospettato dal ricorrente sulla scorta della responsabilità della datrice di lavoro per violazione dell’art. 2087 c.c. oltre che dell’art. 2103 c.c.. Avverso tale sentenza è stato proposto ricorso. Pertanto, si è pronunciata la Cassazione (sez. lav. 19.10.2023, n. 29101), che ha accolto alcuni motivi di ricorso.

La Corte di appello, infatti, pur avendo accertato la dequalificazione commessa ai danni del lavoratore, ha escluso il mobbing per mancata prova della reiterazione della condotta riferita ai singoli fatti mobbizzanti (demansionamento, totale stato di inattività ed emarginazione, trasferimento persecutorio, pressioni per accettare la mobilità). In merito ai contrasti tra il ricorrente e la sua diretta superiore, la Corte ha però accertato che quest’ultima intratteneva rapporti stressogeni con tutti i dipendenti, ma in specie nei confronti del ricorrente, nei cui confronti aveva messo in atto una condotta che la stessa Corte ha qualificato come stressante modalità di controllo, aggiungendo che fu proprio il difficile rapporto con quest’ultima a generare l’animata discussione durante la quale il ricorrente ebbe un attacco ischemico.

La Corte d’appello, quindi, pur avendo accertato tale condotta, ha affermato tuttavia che andasse negata l’illiceità della stessa trattandosi di un episodio isolato che esulava dalla sistematicità di una condotta vessatoria persecutoria o discriminatoria reiterata e protratta nel tempo, con una chiara finalità che deve sussistere per potere qualificare come mobbizzante la condotta del datore di lavoro o del superiore gerarchico. Ha negato, perciò, qualsiasi tutela risarcitoria in relazione alla domanda svolta.

Per la Cassazione, così facendo, però, la Corte d’Appello non ha fatto buon governo delle regole di diritto che vengono in rilievo in relazione alla tutela della personalità morale del lavoratore essendo oramai risalente l’orientamento secondo cui, al di là della tassonomia e della qualificazione come mobbing e straining, quello che conta in questa materia è che il fatto commesso, anche isolatamente, sia un fatto illecito ex art. 2087 c.c. da cui sia derivata la violazione di interessi protetti del lavoratore al più elevato livello dell’ordinamento (la sua integrità psicofisica, la dignità, l’identità personale, la partecipazione alla vita sociale e politica).

La reiterazione, l’intensità del dolo, o altre qualificazioni della condotta sono elementi che possono incidere eventualmente sul quantum del risarcimento, ma è chiaro che nessuna offesa a interessi protetti al massimo livello costituzionale come quelli in discorso può restare senza la minima reazione e protezione rappresentata dal risarcimento del danno, a prescindere dal dolo o dalla colpa datoriale, come è proprio della responsabilità contrattuale in cui è invece il datore che deve dimostrare di aver ottemperato alle prescrizioni di sicurezza.

Per la Suprema Corte, invero, lo straining rappresenta una forma attenuata di mobbing perché priva della continuità delle vessazioni, ma sempre riconducibile all’art. 2087 c.c., sicché se viene accertato lo straining e non il mobbing la domanda di risarcimento del danno deve essere comunque accolta.

Foto: archivio Qdpnews.it
Autore: Luigi Aloisio – Sistema Ratio Centro Studi Castelli

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