Successione testamentaria, informazioni per l’uso

Come procedere in presenza del testamento redatto dal de cuius (la persona defunta) che ha disposto dei propri beni.


La successione testamentaria è regolata dalle norme del Codice Civile, nel Libro II, Titolo III (artt. 587 ss.). Una parte del patrimonio ereditario, la quota di legittima, viene riservata per legge ai legittimari, ossia ai congiunti più stretti del de cuius: coniuge, figli, e, in mancanza di figli, ascendenti.
Possono disporre per testamento tutti coloro che non sono stati dichiarati incapaci dalla legge (art. 591 C.C.). In particolare, sono considerati incapaci:

  • coloro che non hanno ancora compiuto la maggiore età;
  • gli interdetti per infermità mentale;
  • i soggetti che, sebbene non interdetti, si provi essere stati incapaci di intendere e di volere nel momento in cui fecero testamento.

Nei casi di incapacità, il testamento può essere impugnato da chiunque vi abbia interesse, entro 5 anni dal giorno in cui è stata data esecuzione alle disposizioni testamentarie.
Per quanto riguarda i soggetti che non possono ricevere per testamento, il legislatore ha elencato il tutore e il protutore, il notaio, i testimoni e l’interprete nel caso di testamento pubblico.

Nell’ambito della successione si distingue tra:

  • successione a titolo universale, in cui l’erede subentra nella posizione giuridico-patrimoniale del defunto, quindi nella totalità di diritti e obblighi, compresi gli eventuali debiti contratti dal de cuius. Solo se si accetta volontariamente l’eredità si diventa erede;
  • successione a titolo particolare, in cui il successore, detto legatario, subentra solo in uno o più diritti determinati o rapporti attribuiti dal testamento o dalla legge. Il legatario diventa automaticamente tale dall’apertura della successione, senza che venga richiesta alcuna accettazione del lascito.

Sia l’erede, sia il legatario possono decidere di accettare o rinunciare all’eredità. Gli eredi subentrano in tutti i rapporti del de cuius e rispondono illimitatamente dei debiti, salvo abbiano accettato l’eredità con beneficio di inventario (i debiti devono essere pagati solo entro il valore del patrimonio ricevuto). Al contrario, il legatario non è chiamato a rispondere dei debiti ereditari, salvo diversa volontà del testatore, e comunque non oltre il limite della cosa legata.

Secondo l’art. 12 del Testo Unico in materia di successioni e donazioni, non sono compresi nell’attivo ereditario i seguenti beni:

  • i beni e i diritti iscritti a nome del defunto nei pubblici registri quando è provato che egli ne aveva perduto titolarità, salvo quanto disposto nell’art. 10 del Testo Unico;
  • le azioni e i titoli nominativi intestati al defunto, alienati anteriormente all’apertura della successione, salvo il disposto dell’art. 10;
  • le indennità di cui agli artt. 1751, ultimo comma (indennità del rapporto di agenzia) e 2122 (indennità da rapporto lavorativo, come il preavviso su TFR) C.C. e le indennità spettanti agli eredi in forza di assicurazioni previdenziali obbligatorie e stipulate dal defunto;
  • i crediti cointestati alla data di apertura della successione;
  • i crediti verso lo Stato, gli enti pubblici territoriali e gli enti pubblici che gestiscono forme obbligatorie di previdenza e di assistenza sociale, compresi quelli per il rimborso di imposte e contributi;
  • i beni ceduti allo Stato entro la data di presentazione della dichiarazione di successione;
  • i beni culturali di cui all’art. 13;
  • i titoli di debito pubblico;
  • gli altri titoli di Stato, garantiti dallo Stato o equiparati, compresi quelli emessi da altri Stati dell’Unione;
  • i veicoli iscritti nel Pubblico registro automobilistico.

    Autore: Cristina Rigato – Sistema Ratio Centro Studi Castelli
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