Tutti a caccia delle prestazioni occasionali


Dall’11.01.2022 è in vigore l’obbligo di comunicare all’Ispettorato del Lavoro, in via preventiva, tutti i rapporti di lavoro autonomo occasionale. L’attività impone una riorganizzazione dei processi nelle aziende.

Il legislatore della L. 215/2021 ha sentito l’esigenza di rimodulare il potere più penetrante degli Ispettorati del Lavoro ossia quello di sospendere l’attività imprenditoriale (art. 14 D.Lgs. 81/2008). Nel nuovo ambito, tale potere scatta in presenza di lavoratori irregolari presenti sul luogo di lavoro in misura pari ad almeno il 10%, ivi inclusi i lavoratori autonomi occasionali per i quali non sia stata effettuata una comunicazione preventiva.

Con nota dell’11.01.2022 il Ministero ha fornito i primi chiarimenti, precisando che la comunicazione riguarda i rapporti instaurati dal 21.12.2021. Quindi, per i rapporti instaurati tra il 21.12 e l’11.01 il Ministero riconosce una sanatoria fino al 18.01, per quelli instaurati dopo l’11.01 la comunicazione deve essere preventiva.

La comunicazione può essere effettuata mediante SMS o mail all’Ispettorato territoriale del luogo dove si svolge la prestazione e deve contenere i dati delle parti, il luogo e la descrizione della prestazione, la data di inizio e l’arco temporale presumibile di svolgimento, eventualmente da rettificare, nonché il compenso ma solo se prestabilito.

Tale comunicazione deve essere effettuata esclusivamente dagli imprenditori e riguarda, come detto, i lavoratori autonomi, individuati dall’art. 2222 c.c. (chi presta un’opera o un servizio con lavoro proprio e senza vincolo di subordinazione), che adottino il regime fiscale dell’occasionalità di cui all’art. 67, c. 1, lett. l) del Tuir. Il riferimento è abbastanza preciso ed esclude tutte le altre forme non rientranti nell’art. 2222 c.c. o nell’art. 67, 1, lett. l) del Tuir. Sono altresì esclusi i rapporti per cui esistono già forme di comunicazione come quelli intermediati da piattaforme digitali.

Sono previste sanzioni da 500 a 2.500 euro per ciascun lavoratore per cui la comunicazione è irregolare.

Il nuovo obbligo impone, con scarsissimo preavviso, alle aziende l’onere di censire e centralizzare tutti gli incarichi di prestazioni lavorative affidate all’esterno, in quanto difficilmente i referenti interni sono edotti sul regime fiscale applicato da un collaboratore. Una società di non piccole dimensioni si trova normalmente ad affidare diversi piccoli incarichi per attività urgenti e disparate, soprattutto se impegnata in attività particolari, come l’organizzazione di eventi sul territorio. La difficoltà di censire i rapporti per questi soggetti è oggettiva.

Inoltre, l’azienda potrebbe non sapere al momento dell’incarico se l’interlocutore agisce con modalità occasionale o con partita Iva. E ci si permetta di aggiungere che in molti casi nemmeno l’interlocutore conosce il contenuto dell’art. 67 del Tuir. La gestione di queste comunicazioni comporterà necessariamente un’aggiunta di burocrazia interna perché è logico aspettarsi che la funzione centralizzata, incaricata di trasmettere le comunicazioni preventive, vorrà acquisire dichiarazioni scritte provenienti dai collaboratori prima di autorizzare l’avvio della prestazione.

La finalità della norma è sacrosanta, ma come spesso accade ne farà le spese la competitività degli imprenditori seri che si impegnano a seguire tutte le normative.

Autore: Alberto Di Vita – Sistema Ratio Centro Studi Castelli

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