Con la circolare 22.06.2023, n. 57 l’Inps ha emanato le istruzioni per l’utilizzo dell’agevolazione rivolta all’assunzione/trasformazione di giovani under 36, per il periodo 1.07.2022-31.12.2023.
Con la circolare n. 57/2023 l’Inps, alla luce dell’autorizzazione da parte della Commissione, ha emanato le istruzioni operative per l’applicazione delle misure rivolte ai giovani, per il periodo dal 1.07.2022 al 31.12.2023.
Esonero contributivo per l’assunzione di giovani under 36 – La legge di Bilancio 2021 (L. 178/2020) aveva previsto diverse misure finalizzate alla riduzione del costo del lavoro, tra le quali spiccava quella riguardante le assunzioni di under 36 e trasformazioni a tempo indeterminato effettuate tra il 1.01.2021 e il 31.12.2022. La L. 197/2022 ha esteso la suddetta misura alle assunzioni e alle trasformazioni a tempo indeterminato, verificatesi tra il 1.01.2023 e il 31.12.2023, apportando anche un’importante novità: in luogo del precedente importo massimo annuale di esonero (6.000 euro), la nuova Manovra ha aumentato il suddetto limite a 8.000 euro annui, confermando, comunque, la durata del beneficio.
Datori di lavoro – La misura si rivolge ai datori di lavoro privati, anche non imprenditori e compresi i datori del settore agricolo, con esclusione di datori domestici e imprese del settore finanziario, nonché le imprese soggette a sanzioni adottate dall’Unione europea.
Platea dei beneficiari – La misura, sia per il 2022 che per il 2023, riguarda lavoratori che non abbiano compiuto il 36° anno di età (35 anni e 364 giorni) al momento dell’assunzione/trasformazione e che non abbiano mai lavorato a tempo indeterminato col medesimo o con altro datore di lavoro, non rilevando eventuali precedenti rapporti di apprendistato non proseguiti in contratto a tempo indeterminato, precedenti rapporti a chiamata a tempo indeterminato o rapporti di lavoro domestico, sempre a tempo indeterminato.
Quanto sopra, comunque, prende le mosse dall’esonero giovanile (L. 205/2017) pari al 50% dei contributi datoriali nel limite massimo di 3.000 euro annui, rivolto a lavoratori che non abbiano compiuto 30 anni al momento dell’assunzione/trasformazione e che resta liberamente fruibile in alternativa a quelli previsti per il 2022 e 2023, considerando che, a differenza di questi ultimi, non è subordinato al rispetto delle condizioni previste per l’applicazione dal Quadro Temporaneo degli aiuti di Stato, essendo una misura generalizzata.
Per tutte le misure, comunque, è sempre fatto salvo il caso della c.d. “portabilità”: l’assenza di rapporti a tempo indeterminato deve essere rispettato al momento della prima assunzione incentivata. Se il lavoratore per cui è già stato fruito l’esonero, dunque, viene riassunto sarà possibile per il nuovo datore di lavoro fruire dell’agevolazione per i mesi residui spettanti, a prescindere sia dalla titolarità di un precedente rapporto a tempo indeterminato sia dall’età del lavoratore alla data della nuova assunzione.
Rapporti incentivati e misura del beneficio – L’esonero riguarda assunzioni e trasformazioni a tempo indeterminato (non a chiamata) effettuate tra il 1.01.2023 e il 31.12.2023 (con esclusione delle prosecuzioni di contratti di apprendistato alla fine del periodo di formazione, che restano agevolabili soltanto con l’eventuale applicazione dell’esonero strutturale per under 30) e consiste nella riduzione del 100% dei contributi a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi Inail, entro il limite di 8.000 euro annui (666,66 euro mensili, 21,50 euro giornalieri), per un periodo massimo di 36 mesi (o 48 per i datori che effettuino assunzioni in una sede o unità produttiva ubicata nelle regioni del Mezzogiorno, quali Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia) a partire dalla data dell’evento. Con riferimento alle assunzioni/trasformazioni dal 1.07 al 31.12.2022, invece, ferme restando le altre condizioni, il limite di esonero è pari a 6.000 euro annui (500 euro mensili/16,12 euro giornalieri).
In entrambi i casi, comunque, il massimale deve essere proporzionato nel caso di part time. Condizioni generali di spettanza – La misura può essere utilizzata soltanto nel rispetto delle condizioni di regolarità previste dalla L. 296/2006, nonché dei principi generali di fruizione degli incentivi contenuti nell’art. 31 D.Lgs. 150/2015: con riferimento a questi ultimi, comunque, è importante sottolineare come l’esonero sia utilizzabile a prescindere dal fatto che l’assunzione/trasformazione rappresenti attuazione di obbligo preesistente e come non risulti neppure necessario il rispetto della condizione secondo la quale gli incentivi non spettano con riferimento a quei lavoratori che sono stati licenziati nei 6 mesi precedenti da parte di un datore di lavoro che, al momento del licenziamento, presenta assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli del datore di lavoro che assume o utilizza in somministrazione, ovvero risulta con quest’ultimo in rapporto di collegamento o controllo.
Particolari condizioni di spettanza – Oltre a quanto descritto in relazione ai requisiti di datori e lavoratori, la misura prevede ulteriori condizioni necessarie per la corretta fruizione: il datore di lavoro, infatti, non deve aver proceduto nei 6 mesi precedenti, né procedere nei 9 mesi successivi, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica nella stessa unità produttiva; rispetto a ciò, comunque, non sono ostativi licenziamenti per sopravvenuta inidoneità assoluta al lavoro e quelli per superamento del periodo di comporto.
Da considerare, inoltre, che le misure possono essere riconosciute:
1. al lavoratore part time assunto da 2 diversi datori di lavoro, in relazione ad ambedue i rapporti, purché la data di decorrenza di tali rapporti di lavoro sia la medesima;
2. nelle ipotesi di cessione del contratto a tempo indeterminato, di cui all’art. 1406 c.c.;
3. nei confronti del cessionario per il periodo residuo non goduto dal cedente in virtù di quanto disposto dall’art. 2112 c.c.
Restituzione sgravi fruiti – Nel caso in cui il datore di lavoro stia usufruendo dell’agevolazione al 50% di cui alla legge di Bilancio 2018 (c.d. incentivo GECO ) e intenda accedere, in presenza degli specifici presupposti legittimanti, al nuovo esonero al 100%, deve procedere alla restituzione della prima agevolazione e applicare il nuovo esonero.
Autore: Mario Taurino – Sistema Ratio Centro Studi Castelli