Vademecum maxi sanzione per lavoro in nero

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con la nota 19.04.2022, n. 856, vuole fare ordine rispetto all’applicazione della maxi sanzione per lavoro sommerso, prevista dall’art. 3 D.L. 12/2002 (convertito con modificazioni dalla L. 73/2002).

L’art. 3 D.L. 12/2002 recita: “in caso di impiego di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro privato, con la sola esclusione del datore di lavoro domestico, si applica altresì la sanzione amministrativa pecuniaria:da 1.800 a 10.800 euro per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore sino a 30 giorni di effettivo lavoro; da 3.600 a 21.600 euro per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore da 31 e sino a 60 giorni di effettivo lavoro; da 7.200 a 43.200 euro per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore oltre 60 giorni di effettivo lavoro“.

Le sanzioni sono aumentate del 20% in caso di impiego di: lavoratori stranieri; minori in età non lavorativa; percettori del reddito di cittadinanza.

L’INL ricorda che la maxi sanzione non si applica quando, dagli adempimenti di carattere contributivo precedentemente assolti, si evidenzi la volontà del datore di lavoro di non occultare il rapporto di lavoro, anche laddove si tratti di una differente qualificazione dello stesso. Anche la spontanea e integrale regolarizzazione del rapporto di lavoro in “nero” prima di un accertamento degli organi di vigilanza in materia giuslavoristica, previdenziale o fiscale o prima dell’eventuale convocazione per espletamento del tentativo di conciliazione monocratica impedisce l’adozione della maxi sanzione.

Il legislatore, per facilitare e promuovere la regolarizzazione dei rapporti sommersi, prevede la diffidabilità della maxi sanzione. Per considerare ottemperata la diffida, nel caso della regolarizzazione del rapporto di lavoro in “nero” per i lavoratori ancora in forza, devono realizzarsi le seguenti condizioni: instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato con contratto a tempo indeterminato, anche part-time con una riduzione oraria non superiore al 50% o contratto a tempo pieno e determinato di durata non inferiore a 3 mesi e il mantenimento in servizio per un periodo non inferiore a 3 mesi (90 giorni di calendario).

Invece nel caso di regolarizzazione del rapporto di lavoro per lavoratori regolarmente occupati per un periodo successivo a quello prestato in “nero, la diffida ha ad oggetto esclusivamente la regolarizzazione del periodo di lavoro in “nero“, con dimostrazione, nel termine di 45 giorni, di aver rettificato la data di effettivo inizio del rapporto di lavoro aver provveduto al pagamento dei contributi e premi e, infine, aver pagato le sanzioni in misura minima.

La terza ipotesi riguarda la regolarizzazione di lavoratori in “nero” non in forza all’atto dell’accesso ispettivo.

Bisogna provvedere a “sanare” il periodo in nero e non è previsto l’obbligo del mantenimento in servizio “per almeno 3 mesi“, riservato dalla norma ai soli lavoratori irregolari ancora in forza all’atto dell’accesso ispettivo.

Autore: Maurizio Fazio – Sistema Ratio Centro Studi Castelli

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