Valutazione del rischio e medico competente

Valutazione del rischio e medico competente

Il datore di lavoro non può delegare la valutazione di tutti i rischi e deve nominare il medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal decreto legislativo.

Il Ministero del Lavoro ha pubblicato l’interpello 14.03.2023, n. 2, con il quale interviene sull’interpretazione del combinato disposto degli artt. 25, c. 1, lett. a), 18, c. 1, lett. a) e 29, c. 1 D.Lgs. 81/2008 con riferimento all’obbligo per il datore di lavoro di procedere, in tutte le aziende, e, in particolare, nelle Istituzioni Scolastiche, alla nomina preventiva del medico competente al fine del suo coinvolgimento nella valutazione dei rischi, anche nelle situazioni in cui la valutazione dei rischi non abbia evidenziato l’obbligo di sorveglianza sanitaria.

L’interpello è di particolare interesse perché ha il merito di affrontare un argomento trascurato, ma che trova molti riscontri nella applicazione quotidiana delle norme.

La Commissione per gli interpelli, in materia di salute e sicurezza del Ministero del Lavoro, procede a un’analisi delle fattispecie giuridiche che entrano in gioco rispetto alla valutazione del rischio e all’obbligo della sorveglianza sanitaria, partendo dalla ovvia considerazione che la valutazione del rischio e l’elaborazione del DVR non possono essere delegati da parte del datore di lavoro. La valutazione comprende, evidentemente, anche la sorveglianza sanitaria, intesa come: “insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all’ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa” normata all’art. 2 D.Lgs. 81/2008.

Alla sorveglianza sanitaria si lega l’obbligo del datore di lavoro e degli altri soggetti debitori di sicurezza di “nominare il medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo”. Tra i compiti del medico rientra sicuramente quella di collaborare con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione e all’attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori. La valutazione ed elaborazione del documento di cui all’art. 17, c. 1, lett. a), nei casi di cui all’art. 41 D.Lgs. 81/2008, deve essere effettuata in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e, come già detto, con il medico competente.

L’art. 41, c. 1 (“Sorveglianza sanitaria”) testualmente prescrive che: “La sorveglianza sanitaria è effettuata dal medico competente:

nei casi previsti dalla normativa vigente, dalle indicazioni fornite dalla Commissione consultiva di cui all’art. 6;

qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi”.

La commissione del Ministero del Lavoro risolve il quesito posto attraverso una lettura testuale delle norme, facendo anche riferimento a un suo precedente intervento (interpello n. 2/2022). In particolare, “la Commissione ritiene che, ai sensi dell’art. 18, c. 1, lett. a) D.Lgs. 81/2008, la nomina del medico competente sia obbligatoria per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dall’art. 41 D.Lgs. 81/2008 e che, pertanto, il medico competente collabori, se nominato, alla valutazione dei rischi di cui all’art. 17, c. 1, lett. a) D.Lgs. 9.04.2008, n. 81”.

Pertanto, il medico competente deve essere obbligatoriamente nominato quando esplicitamente previsto dalle norme o quando a seguito di valutazione dei rischi sia stato evidenziato l’obbligo di sorveglianza sanitaria. In ogni caso, quando nominato, deve collaborare alla valutazione dei rischi.

Foto: archivio Qdpnews.it
Autore: Maurizio Fazio
– Sistema Ratio Centro Studi Castelli

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