Vecchiaia e anticipata contributive, le novità con la L. 213/2023

Vecchiaia e anticipata contributive, le novità con la L. 213/2023

I principali aspetti sulla pensione di vecchiaia contributiva e anticipata contributiva di cui alla legge di Bilancio 2024 (L. 213/2023) illustrati dall’Inps con circolare n. 49/2024.

Iniziando dalla pensione di vecchiaia contributiva, dal 1.01.2024, per i lavoratori in riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre dal 1.01.1996, il requisito di importo soglia passa da 1,5 a una (1) volta l’assegno sociale, il cui valore provvisorio, per l’anno 2024, è pari a 534,41 euro.

L’Inps precisa che la disciplina rimane inalterata per i lavoratori che entro il 31.12.2023 hanno perfezionato i requisiti previsti dalla disciplina vigente a tale data, incluso il requisito di importo soglia pari a 1,5 volte l’importo dell’assegno sociale: tali soggetti conseguono il diritto alla pensione di vecchiaia in base alla predetta disciplina.

Il trattamento pensionistico maturato sulla base dei requisiti vigenti dal 1.01.2024 non può avere decorrenza anteriore al 2.01.2024, se liquidato a carico della Gestione esclusiva dell’AGO, o al 1.01.2024, se liquidato a carico dell’AGO, delle forme sostitutive della medesima, della Gestione separata nonché in regime di cumulo.

Per quanto concerne la pensione anticipata contributiva, l’importo soglia passa da 2,8 a 3 volte l’assegno sociale dal 1.01.2024. Si evidenzia che l’importo soglia di 3 volte l’assegno sociale è ridotto a 2,8 volte per le donne con un figlio e a 2,6 volte per le donne con 2 o più figli.

Altra novità introdotta dalla L. 213/2023 dal 1.01.2024 riguarda il requisito di 20 anni di contribuzione effettiva, che deve essere adeguato alla speranza di vita; si fa presente che il decreto direttoriale 18.07.2023 del Ministero dell’Economia e delle finanze, di concerto con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, ha previsto che, per il biennio 2025/2026, i requisiti pensionistici non sono incrementati.

Inoltre, è stato previsto un importo massimo e in maniera specifica si prevede che la pensione anticipata è riconosciuta per un valore lordo mensile massimo non superiore a 5 volte il trattamento minimo previsto a legislazione vigente per le mensilità di anticipo del pensionamento, rispetto al momento in cui tale diritto maturerebbe a seguito del raggiungimento dei requisiti di accesso per la pensione di vecchiaia.

Quindi, fino alla maturazione dei requisiti per la pensione di vecchiaia, l’importo della pensione anticipata da porre in pagamento non può, in ogni caso, superare l’importo massimo mensile corrispondente a 5 volte il trattamento minimo stabilito per ciascun anno (2.993,05 euro) in base al valore provvisorio del trattamento minimo previsto per l’anno 2024 di 598,61 euro.

Altra novità dal 1.01.2024 riguarda il diritto alla prima decorrenza utile della pensione anticipata, che si consegue trascorsi 3 mesi dalla maturazione dei requisiti (c.d. “finestra”). Infatti, la pensione maturata sulla base dei requisiti vigenti dal 1.01.2024 non può avere decorrenza anteriore al 2.04.2024, se liquidata a carico della Gestione esclusiva dell’AGO, o al 1.05.2024, se liquidata a carico dell’AGO, delle forme sostitutive della medesima, della Gestione separata nonché in regime di cumulo.

Le regole in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze della pensione anticipata vigenti al 31.12.2023 continuano a trovare applicazione nei confronti dei soggetti che entro tale data hanno maturato i prescritti requisiti, incluso il requisito di importo soglia pari a 2,8 volte l’importo dell’assegno sociale.

Foto: archivio Qdpnews.it
Autore: Aldo Forte – Sistema Ratio Centro Studi Castelli

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