Videosorveglianza in condominio: necessaria la delibera dell’assemblea

Videosorveglianza in condominio: necessaria la delibera dell’assemblea

Il Garante ha inflitto una sanzione di 1.000 euro all’amministratore di condominio che aveva fatto installare un sistema di videosorveglianza senza la delibera dell’assemblea condominiale.

Nel corso dell’accertamento ispettivo, nato da un reclamo presentato all’ufficio del Garante per la privacy da parte di un condomino, è stata rilevata la presenza di un sistema di videosorveglianza installato senza delibera dell’assemblea. Le telecamere, posizionate all’esterno, sono state installate dall’amministratore per riprendere l’area destinata al parcheggio e quella in prossimità del cancello d’ingresso (con parziale visione della strada pubblica).

L’amministratore del condominio aveva provveduto ad avvisare i condòmini dell‘installazione delle telecamere con una e-mail; le immagini erano poi visualizzabili sullo smartphone dell’amministratore stesso attraverso l’inserimento di un codice e di una password.

In merito al caso in oggetto, il Garante ricorda che l’installazione di impianti di videosorveglianza in ambito condominiale è stato regolamentato dall’art. 1122-ter c.c. (introdotto dalla riforma del condominio con la L. 11.12.2012, n. 220), il quale prevede che “Le deliberazioni concernenti l’installazione sulle parti comuni dell’edificio volti a consentire la videosorveglianza su di esse sono approvate dall’assemblea con la maggioranza di cui al secondo comma dell’art. 1136” (ovvero un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell’edificio). Pertanto, la delibera condominiale rappresenta lo strumento che consente all’amministratore di dare esecuzione alle decisioni assunte dai condòmini durante l’assemblea (art. 1130, c. 1, p. 1 c.c.) in virtù del mandato ricevuto. L’amministratore, in qualità di mandatario, soggiace infatti alle regole generali dettate dal Codice Civile per questa fattispecie contrattuale, a cui espressamente fa rinvio l’art. 1129, c. 15 c.c. (norma recante “Nomina, revoca e obblighi dell’amministratore”).

Nel provvedimento di sanzione l’Autorità specifica che, laddove i condòmini siano d’accordo sulla tutela degli spazi comuni, per procedere all’installazione delle telecamere è necessaria una delibera condominiale a cui l’amministratore deve dare esecuzione. La delibera è infatti lo strumento attraverso cui i condòmini concorrono a definire le caratteristiche principali del trattamento, andando a individuare le modalità e le finalità del trattamento stesso, i tempi di conservazione delle immagini riprese, l’individuazione dei soggetti autorizzati a visionare le immagini.

In assenza della delibera condominiale ai sensi del Codice Civile, il trattamento non può essere correttamente imputato al condominio, con la conseguente attribuzione della qualifica di “titolare” all’amministratore. La mancanza di una delibera condominiale ha fatto sì che l’amministratore abbia operato al di fuori dei compiti attribuiti dalla normativa; l’art. 1130 c.c., infatti, nell’elencare i compiti propri dell’amministratore, individua, al primo punto, proprio l’esecuzione delle delibere assembleari, riconoscendogli una certa autonomia solo per ciò che concerne la gestione ordinaria, la disciplina dell’uso delle cose comuni e la prestazione dei servizi nell’interesse comune.

Il trattamento effettuato dall’amministratore è quindi risultato illecito e ha determinato l’applicazione della sanzione pecuniaria di 1.000 euro.

Foto: archivio Qdpnews.it
Autore: Luca Leoni 
– Sistema Ratio Centro Studi Castelli

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