“Mariti in comodato gratuito dalla suocera”. Pillole di diritto canonico con l’avvocato Brunetta: “L’incapacità matrimoniale è più maschile”

Dopo il Covid sono aumentate le richieste di dichiarazione di nullità del matrimonio canonico in Veneto e in Provincia di Treviso? Chi può chiedere al Tribunale della Rota Romana di dichiarare nullo un matrimonio celebrato in una chiesa cattolica? Che requisiti deve avere un avvocato che può assistere una persona in una causa davanti al Tribunale della Chiesa Cattolica?

In occasione di San Faustino (da molti considerata come la ‘festa dei single’) abbiamo posto queste domande al professor Nevio Brunetta, avvocato montebellunese in “utroque iure” (foro statale ed ecclesiale) che si è laureato in Giurisprudenza all’Università degli Studi di Padova e in Diritto Canonico nella Pontificia Università Lateranense di Roma.

Brunetta è avvocato di Corte Suprema di Cassazione e delle Magistrature Superiori, dottore in Diritto Canonico e docente allo Iusve, nel campus di Mestre e Verona, dove insegna Diritto dell’informazione e della comunicazione nel corso di laurea in Scienze e tecniche della comunicazione grafica e multimediale (ora Advertising e Marketing).

Cos’è l’incapacità matrimoniale disciplinata dal Diritto Canonico

Il primo aspetto dal quale partire è che il diritto canonico contempla l’incapacità matrimoniale, che non si trova nel diritto dello Stato italiano, a meno che non ci si riferisca ad un interdetto che non si può sposare oppure ad una persona che, mentre si sposa, è totalmente incapace di intendere e di volere.

“Il diritto della Chiesa – spiega l’avvocato Brunetta – disciplina delle situazioni di ‘incapacità matrimoniale’. Parliamo di persone che, per motivi inconsci, a causa di una particolare personalità sono incapaci matrimonialmente perché non sono in grado di poter vivere con un determinato uomo o con una determinata donna. Tutto questo diventa poi una causa di separazione o di divorzio ma, mentre nel diritto dello Stato si chiude il tutto dicendo che c’è ‘incompatibilità di carattere’, nel diritto canonico si vede un’incapacità matrimoniale della persona”.

“Se l’incapacità è assoluta – continua – la persona non si può sposare secondo le regole del diritto canonico. In questo caso stiamo parlando di mancanza di sufficiente uso di ragione. Negli altri casi il diritto della Chiesa va a vedere il motivo per il quale una persona si è sposata con quella donna o con quell’uomo, andando a scardinare il cosiddetto ‘patto segreto’, non quello ufficiale. Facendo un esempio, mi sposo con una determinata persona perché vedo in lei la mamma o il papà che non ho avuto. Vado quindi a contrarre il matrimonio con un grave difetto di discrezione di giudizio che determina poi la nullità del matrimonio”.

Nella Chiesa esiste solo la “nullità del matrimonio”, e non l’annullamento, perché si dice che quel sacramento non c’è mai stato e lo si certifica con una sentenza di accertamento che dichiara nullo il matrimonio (finché il matrimonio non viene dichiarato nullo dal tribunale ecclesiastico è comunque valido).

L’annullamento presente nel diritto civile italiano, invece, interviene su un atto che è valido fino ad un determinato momento e poi lo Stato ne toglie la validità.

“Sulla base della mia esperienza – prosegue l’avvocato -, dopo il Covid non c’è stato un aumento di richieste di nullità del matrimonio canonico. In un anno seguo circa 10-15 casi di questo tipo, non solo in Veneto. In questo momento storico, ritengo che la parte debole sia l’uomo e l’incapacità matrimoniale è più maschile che femminile. La donna quando è incapace matrimonialmente è effettivamente una persona ‘deviata’, non è madre e non è moglie (sembra senza identità). Nell’uomo purtroppo l’incapacità matrimoniale è molto più frequente”.

“Io penso che le madri siano ‘caput e finis familiae suae’ – aggiunge – Alcune mamme qualche volta danno una diversificazione educativa al maschile e al femminile dove, mentre le donne vengono più abituate all’autonomia, l’uomo invece è ancora dipendente dalla famiglia di origine, in particolare dalla madre. È molto difficile recidere il cordone ombelicale con la propria mamma. Nei convegni dico sempre questo: ‘Donne, sappiate che il vostro marito è in comodato gratuito dalla suocera’”.

La convivenza prende quota, a scapito del matrimonio

Secondo il professor Brunetta, negli ultimi anni sta scemando l’interesse nei confronti del Sacramento del Matrimonio, visto che si preferisce la convivenza.

“Anche nel Sacramento del Matrimonio trovo delle contraddizioni – sottolinea l’avvocato montebellunese -, per esempio la scelta della separazione dei beni in luogo della comunione dei beni. Questo avviene quando si vuole sostanzialmente dissimulare l’esclusione del vincolo dell’indissolubilità del matrimonio. Cioè mi va bene progettare con te tutto ma, sul fatto dei soldi, gli stessi rimangono miei perché così, se le cose vanno male, non si devono affrontare certe problematiche”.

“Pensando alle coppie che si avvicinano al matrimonio – conclude -, credo possa essere utile un percorso psicologico e psicoterapeutico per sciogliere quei nodi che esistono nella persona e che possono essere demolitivi del rapporto coniugale. Gli avvocati laureati in diritto canonico e abilitati non si occupano solo di cause matrimoniali, perché ci sono anche quelle di diritto penale canonico, per esempio i delitti cosiddetti gravi che sono di competenza della Congregazione per la Dottrina della Fede”.

In questi casi ci sono determinate procedure che non riguardano solo i “sex offender” ma anche i delitti contro i Sacramenti, come la Profanazione delle Specie Eucaristiche, la Violazione del Sigillo Sacramentale della Confessione, l’Assoluzione del complice nel peccato contro il sesto comandamento del Decalogo in occasione della Confessione e molto altro ancora.

(Foto: Qdpnews.it © riproduzione riservata).
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