“Tassa sul morto”? Il consiglio comunale protesta, l’Ulss 2 spiega

L’obitorio di Montebelluna in una foto d’archivio

Dopo il consiglio comunale di lunedì 29 aprile a Montebelluna, il consigliere Fernanda Favotto di Insieme per Montebelluna si è espressa sul contributo richiesto per il trasporto in obitorio.

“L’Ulss 2 – afferma Favotto – ha stabilito che per le persone decedute a casa e che verranno trasportate all’obitorio verrà chiesto un contributo di 200 euro. Il Comune ha deciso di farsi carico della spesa. L’Ulss aveva deciso che i familiari che volessero il trasferimento all’obitorio avrebbero dovuto pagare 250 euro, ma si sono accordati per 200. Bene ha fatto il Comune, ma rimane il concetto e la richiesta di questa ‘tassa sul morto‘”.

“Da un lato – conclude – vengono incentivate le cure palliative a domicilio per permettere ai malati terminali di chiudere la loro vita in ambiente familiare e tra gli affetti più cari, dall’altro si penalizzano le famiglie stesse che, dopo il decesso del familiare, decidono il trasferimento. La morte diventa, quindi, per l’Ulss un evento da sfruttare e da far pagare, nuovo concetto di ‘sanità pubblica a pagamento‘. È vergognoso e offensivo”.

Sul tema sono intervenuti anche il consigliere comunale Loreno Miotto dei Democratici per Montebelluna, che si è augurato “un sussulto di dignità” da parte della politica, e il collega consigliere Silvio Tessari, che ha definito questo provvedimento “una cosa folle”.

Il dottor Francesco Benazzi, direttore generale dell’Ulss 2 Marca Trevigiana, ha chiarito alcuni aspetti della questione: “La normativa nazionale in materia funeraria – spiega il dottor Benazzi – di cui al D.P.R. numero 285 del 10 settembre 1990 e s.m.i. (Regolamento di polizia mortuaria) agli articoli 12 e 13 prevede per i Comuni l’obbligo di disporre di un locale per ricevere e tenere in osservazione, per il periodo prescritto, le salme e di un obitorio per l’assolvimento delle funzioni obitoriali previste dalla legge”.

“La legge regionale del Veneto numero 18 del 4 marzo 2010 – continua -, ‘Norme in materia funeraria‘, prevede il periodo di osservazione in cui la salma viene mantenuta in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita entro ventiquattro ore dal decesso. L’osservazione della salma può essere svolta conformemente alla scelta dei congiunti o degli altri aventi titolo al domicilio del defunto, salvo che l’abitazione non venga dichiarata inadatta dall’Ulss o nella struttura obitoriale o nella casa funeraria”.

“La salma può essere trasferita – prosegue -, su richiesta dei familiari o di altri aventi titolo, dal luogo del decesso ad una struttura obitoriale. Sono strutture obitoriali ai sensi dell’articolo 15 della legge regionale 18/2010 i locali all’interno della struttura sanitaria o socio-assistenziale che ricevono le persone decedute, i depositi di osservazione e gli obitori comunali che ricevono le persone decedute nella pubblica via o in luogo pubblico o decedute in abitazioni se richiesto dai familiari”.

“I Comuni – conclude – possono istituire il deposito di osservazione e l’obitorio unicamente nell’àmbito del cimitero o negli ospedali o altri istituti sanitari previa convenzione. Si è proceduto pertanto a chiedere ai Comuni, che avessero avuto bisogno mancando di un obitorio, di valutare se convenzionarsi o meno mediante pagamento dei costi elaborati dal controllo di gestione di 200 euro per salma proveniente dai Comuni convenzionati e 250 euro per salma dei Comuni non convenzionati”.

(Foto: archivio Qdpnews.it)
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