Il decreto, da tempo atteso dall’intero settore, definisce le caratteristiche della fascetta recante il sigillo della Repubblica, apposta su molte bottiglie, nonché le disposizioni di utilizzo di un sistema di controllo e tracciabilità telematico.
Il 28.02.2020 il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali ha annunciato l’avvenuta firma del decreto attuativo dell’art. 48, c. 9 L. 12.12.2016, n. 238 (Testo unico del vino). Un provvedimento lungamente atteso dalla filiera vitivinicola recante le caratteristiche, le diciture, le modalità per la fabbricazione, l’uso, la distribuzione, il controllo e il costo dei contrassegni per i vini a denominazione di origine controllata e garantita e per i vini a denominazione di origine controllata, nonché le caratteristiche e le modalità applicative dei sistemi di controllo e tracciabilità alternativi.
L’art. 48 citato ha introdotto due novità: da una parte, la possibilità per i vini IGT e per quelli Doc di utilizzare un sistema telematico di controllo e tracciabilità, dall’altra la possibilità che la stampa dei contrassegni (non a caso denominati «speciali» e non più «di Stato») avvenga anche da parte di tipografie autorizzate e non più esclusivamente ad opera dell’Istituto poligrafico e della Zecca dello Stato (Ipzs).
La necessità di un riconoscimento di sistemi di tracciabilità e controllo alternativi al contrassegno nasce per favorire quelle aziende che per esigenze economiche non possono dotarsene. Tale sistema, regolato all’art. 10 del decreto ministeriale in oggetto, consiste nell’apposizione in chiaro su ogni recipiente di un codice alfanumerico univoco non seriale che ne renda possibile l’identificazione.
Per quanto concerne le fascette, viene meno un punto cruciale, ovvero l’eliminazione del monopolio dell’Ipzs nella stampa dei contrassegni. Venendo meno questo elemento fondamentale, la portata dell’innovazione viene ridotta.
Un ulteriore fattore innovativo, presente nel decreto ministeriale, è la possibilità per gli organismi di controllo di effettuare gli ordini sul quantitativo di fascette corrispondenti alle effettive esigenze degli operatori nel corso dell’anno di riferimento del fabbisogno, mentre l’Ipzs sarà tenuto a consegnare i contrassegni ordinati entro 90 giorni dall’emissione dell’ordine.
Autore: Paolo Lacchini