Coperture del padel al Marco Polo, il Tar conferma: “Niente demolizione”. A giugno la decisione nel merito

La struttura coperta per il padel al Marco Polo Sporting Center di Costa

Le coperture dei campi da padel del Marco Polo Sporting Center di Costa rimarranno dove sono almeno fino alla prossima estate.

Così ha deciso, con un’ordinanza pubblicata nei giorni scorsi, la seconda sezione del Tribunale amministrativo regionale del Veneto, chiamata a decidere sul ricorso attraverso il quale l’impresa Tonon Spa ha chiesto l’annullamento dell’ordinanza comunale del 10 ottobre scorso che ordinava alla stessa impresa di provvedere entro un mese dalla ricezione del provvedimento alla “rimozione della copertura della struttura in legno lamellare e telo in pvc delle dimensioni in pianta di 38 x 25 metri e altezza al colmo di 11,50 metri, installata a copertura dei campi da padel” del centro sportivo di via Luigino De Nadai. La stessa ordinanza diffidava l’impresa “dall’utilizzare il manufatto in quanto struttura priva di titolo abilitativo e agibilità”.

Nella camera di consiglio del 30 novembre, i tre giudici del Tar hanno ritenuto di “confermare il decreto cautelare presidenziale urgente di accoglimento” del 4 novembre scorso. Questo perché, come recita l’ordinanza, “la struttura è stata riconosciuta di “interesse pubblico”, e come tale da conservare, con delibera del Consiglio comunale del 6 settembre 2023. In particolare, l’esigenza di convertire la struttura da temporanea a fissa è sorta, per la società ricorrente, dopo avere sperimentato l’utilizzazione a termine (semestrale) dell’opera”.

L’ordine, impugnato, di rimozione della copertura, secondo i giudici “non ha considerato adeguatamente la circostanza che pendeva, presso il medesimo Comune, un procedimento per il rilascio di un nuovo titolo (permesso di costruzione in deroga), stabilizzato, non più precario e stagionale. Il nuovo procedimento attivato dalla società ricorrente era finalizzato a ottenere un titolo idoneo alla conservazione, per tutto l’anno, della copertura in legno e pvc dei campi”.

Secondo la sezione del Tar veneto, “al procedimento di permesso di costruire in deroga, in istruttoria avanzata (con valutazione positiva del Consiglio comunale già acquisita), va attribuita una valenza e un ruolo rilevante nella dinamica dello sviluppo delle due diversificate valutazioni pubblicistiche: nuova “autorizzazione” contrapposta alla “demolizione””. E ancora: “In questo caso la presentazione della domanda di permesso di costruire in deroga è finalizzata a conservare una struttura venuta ad esistenza legittimamente (a tempo determinato) e non abusivamente”.

L’ordinanza evidenzia più volte come il Consiglio comunale abbia riconosciuto l’interesse pubblico dell’opera, approvando anche la convenzione per definire oneri economici (il “contributo straordinario” per la deroga) e le modalità di utilizzo delle strutture sportive (richiedendo, per alcuni giorni dell’anno, la fruizione anche da parte delle scuole).

Per questi e altri motivi, i giudici hanno accolto la domanda cautelare dell’impresa Tonon e, di conseguenza, sospeso i provvedimenti impugnati di imposta demolizione, condannando il Comune a pagare al Comune le spese della fase cautelare, quantificati in mille euro.

L’iter giudiziario non è tuttavia finito qui: il Tar, nell’ordinanza, ha fissato per la trattazione di merito del ricorso l’udienza pubblica del prossimo 20 giugno.

(Foto: archivio Qdpnews.it).
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